Ordinanza n. 85/1986
Questione dichiarata infondata · depositata il 02/04/1986 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 106d.P.R. 616/1977
- art. 1legge 382/1975
- art. 3legge 382/1975
usata come parametro
citata
- art. 4legge 382/1975
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 106 del
d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ("Attuazione della delega di cui all'art.
1 della legge 22 luglio 1975, n. 382") e dell'art. 3 della legge
regionale Emilia-Romagna 13 gennaio 1978, n. 5 ("Modifica della legge
regionale 24 marzo 1975, n. 18, relativamente alle deleghe per
espropriazione e per occupazione temporanea e di urgenza per pubblica
utilità"); e dell'art. 4 della legge 22 luglio 1975, n. 382 ("Norme
sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica
amministrazione") promosso con ordinanza emessa il 4 novembre 1983 dal
T.A.R. per l'Emilia- Romagna sul ricorso proposto da Caliumi Giulio
contro il Comune di Carpi ed altro iscritta al n. 88 del registro
ordinanze 1985 e pubblicata alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
155 bis dell'anno 1985.
Visto l'atto di costituzione del Comune di Carpi nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che con ordinanza 4 novembre 1983 il T.A.R. per
l'Emilia-Romagna ha sollevato questioni di legittimità costituzionale:
1) degli artt. 106 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ("Attuazione della
delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382") e 3 della
legge regionale Emilia- Romagna 13 gennaio 1978, n. 5 ("Modifica della
legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, relativamente alle deleghe per
espropriazione e per occupazione temporanea e di urgenza per pubblica
utilità") in quanto essi, attribuendo ai comuni le funzioni
amministrative concernenti le occupazioni temporanee e d'urgenza
attinenti ad opere pubbliche o di pubblica utilità la cui esecuzione
è di loro pertinenza, violerebbero l'art. 97 Cost., perché, essendo i
comuni promotori e beneficiari di dette occupazioni, non sarebbe
garantita l'imparzialità dell'azione amministrativa;
2) dell'art. 4 legge 22 luglio 1975, n. 382 ("Norme
sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica
amministrazione"), in quanto esso, attribuendo ai comitati regionale di
controllo i controlli sulle deliberazioni degli enti locali, nelle
materie a questi delegate dalle regioni, anziché ad un organo statale,
violerebbe l'art. 125, primo comma, Cost.;
considerato che questione analoga alla prima è stata dichiarata
non fondata con sentenze n. 355 del 1985 e n. 319 del 1983 e
manifestamente infondata con ordinanze nn. 42, 71, 158 del 1984 e n.
267 del 1985;
che, parimenti, questione analoga alla seconda è stata dichiarata
non fondata con sentenza n. 355 del 1985;
che non sono stati dedotti motivi nuovi che possano indurre ad una
diversa decisione;
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme Integrative per i giudizi dinanzi alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 106 d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616
("Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975,
n. 382"), 3 della legge regionale Emilia-Romagna 13 gennaio 1978, n. 5
("Modifica della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, relativamente
alle deleghe per espropriazione e per occupazione temporanea e di
urgenza per pubblica utilità"), nonché dell'art. 4 della legge 22
luglio 1975, n. 382 ("Norme sull'ordinamento regionale e sulla
organizzazione della pubblica amministrazione"), sollevate con
l'ordinanza indicata in epigrafe del T.A.R. per l'Emilia-Romagna in
riferimento agli artt. 97 e 125, primo comma, Cost..
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:85 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte