Ordinanza n. 85/1991
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/02/1991 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 429/1982
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma,
n. 7, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la
repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul
valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in
materia tributaria), convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, con
modificazioni, promossi con quattro ordinanze emesse il 10 maggio, il
19 aprile, il 23 e il 2 maggio 1990 dal Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Torino, iscritte rispettivamente
ai nn. 507, 509, 543 e 604 del registro ordinanze 1990 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 34, 38 e 39, prima
serie speciale, dell'anno 1990;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che, con le quattro ordinanze in epigrafe, tutte di
analogo contenuto, il Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25
della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 4, primo
comma, n. 7, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in
legge 7 agosto 1982, n. 516, nella parte in cui permette
nell'applicazione concreta interpretazioni in contrasto e tali da
creare disparità di trattamento;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata palesemente non fondata e,
in un caso (ordinanza n. 509), "altresì inammissibile, stante la
assenza di una motivazione che esponga un dubbio sulla legittimità
costituzionale";
Considerato che, avendo le ordinanze in epigrafe tutte per oggetto
la stessa norma ordinaria e tutte per riferimento gli stessi
parametri costituzionali, i relativi giudizi vanno riuniti;
che, con sentenza n. 35 del 1991, questa Corte ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7 del
decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto
1982, n. 516, nella parte in cui non prevede che la dissimulazione di
componenti positivi o la simulazione di componenti negativi del
reddito debba concretarsi in forme artificiose;
che, pertanto, la questione qui proposta deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, del
decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della
evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e
per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria),
convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1982, n. 516, già
dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 35 del
1991, nella parte in cui non prevede che la dissimulazione di
componenti positivi o la simulazione di componenti negativi del
reddito debba concretarsi in forme artificiose, sollevata con le
quattro ordinanze in epigrafe dal Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Torino.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.
Il Presidente e redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 15 febbraio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:85 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte