Ordinanza n. 85/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 04/03/1992 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 20legge 122/1989
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, terzo
comma, della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di
parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente
popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla
disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), promosso con
ordinanza emessa il 14 maggio 1991 dal Pretore di Verona nel
procedimento civile vertente tra Maestrello Tiziana e il Prefetto
della Provincia di Verona, iscritta al n. 529 del registro ordinanze
1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34,
prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 18 dicembre 1991 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il Pretore di Verona, con ordinanza del 14 maggio
1991, ha sollevato, in riferimento all'art. 25, secondo comma, della
Costituzione, questione di legittimità dell'art. 20, terzo comma,
della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di
parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente
popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla
disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), assumendo che la
norma impugnata, nello stabilire "la pena per un fatto illecito
commesso in epoca anteriore all'emanazione della norma stessa, e
dunque in via retroattiva", vulnera l'invocato parametro di
costituzionalità, in quanto il carattere afflittivo delle sanzioni
amministrative postula "l'estensione dei principi vigenti per le
sanzioni penali";
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile;
Considerato che questa Corte, chiamata a pronunciarsi su identica
questione, nel dichiararne la manifesta infondatezza ha avuto modo di
affermare che alla disposizione oggetto di denuncia deve essere
riconosciuto "il carattere formale e sostanziale di norma
interpretativa, del che fra l'altro costituisce un affidabile 'indice
di riconoscimento' (cfr. sentenza n. 123 del 1988) il contrasto
interpretativo insorto in sede di applicazione giurisprudenziale, ove
le opposte tesi si sono misurate sulla base di egualmente solide
argomentazioni di ordine testuale, logico e sistematico";
che, non adducendo l'ordinanza di rimessione argomenti nuovi o
diversi rispetto a quelli già esaminati, la questione ora proposta
deve essere dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 20, terzo comma, della legge 24 marzo 1989,
n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per
aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune
norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale,
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno
1959, n. 393), sollevata, in riferimento all'art. 25, secondo comma,
della Costituzione, dal Pretore di Verona con ordinanza del 14 maggio
1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1992.
Il Presidente: BORZELLINO
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 4 marzo 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:85 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte