Ordinanza n. 85/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/03/2000 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 25legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della
legge della Regione Lombardia 10 gennaio 1995, n. 2 (Modifica
dell'art. 36 della legge regionale 29 novembre 1984, n. 60 "Norme
sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale
regionale" e conseguenti adempimenti), promosso con Ordinanza emessa
l'8 maggio 1998 dal Tribunale amministrativo regionale della
Lombardia, sezione staccata di Brescia, sul ricorso proposto da Tosto
Nicolò contro la Regione Lombardia, iscritta al n. 649 del registro
ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1998.
Visti gli atti di costituzione di Tosto Nicolò e della Regione
Lombardia;
Udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 2000 il giudice relatore
Cesare Ruperto;
Udito l'avv.to Beniamino Caravita di Toritto per la Regione
Lombardia.
Ritenuto che - nel corso di un giudizio promosso da un
concorrente per l'annullamento del provvedimento di reiezione della
domanda di attribuzione d'un nuovo punteggio nel concorso per titoli
a n. 152 posti di seconda qualifica dirigenziale nel ruolo della
Giunta della Regione Lombardia, espletato nel 1985 ai sensi
dell'art. 36 della legge di quella Regione 29 novembre 1984, n. 60
(Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del
personale regionale), come interpretato dalla legge della stessa
Regione 27 marzo 1985, n. 22 (Interpretazione autentica dell'art. 36
della legge regionale 29 novembre 1984, n. 60) - il Tribunale
amministrativo regionale della Lombardia, sezione staccata di
Brescia, con Ordinanza emessa l'8 maggio 1998, ha sollevato questione
di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 legge della Regione
Lombardia 10 gennaio 1995, n. 2 (Modifica dell'art. 36 della legge
regionale 29 novembre 1984, n. 60 "Norme sullo stato giuridico e sul
trattamento economico del personale regionale" e conseguenti
adempimenti), nella parte in cui escludono dai titoli valutabili per
il concorso suddetto lo svolgimento presso la Regione, "nel periodo
dal 15 dicembre 1973 al 31 luglio 1979", di funzioni analoghe a
quelle svolte nello stesso periodo presso altri enti pubblici e
costituenti, invece, titolo concorsuale valutabile;
che, infatti, ad avviso del giudice a quo il combinato
disposto delle denunciate norme e dell'art. 36 della legge regionale
n. 60 del 1984, come interpretato dall'art. 1, terzo comma, lettera
c) della legge regionale n. 22 del 1985, mentre esclude la
valutazione, quale titolo per il concorso, delle funzioni a livello
direttivo svolte presso uffici regionali o centri regionali di
formazione professionale anteriormente alla data di entrata in vigore
della legge regionale 1 agosto 1979, n. 42 (con la quale - sempre
secondo lo stesso giudice - vennero introdotti criteri non meramente
discrezionali per il conferimento di tali funzioni), ammette invece
la valutazione, agli stessi fini, di analoghe funzioni direttive
svolte presso enti pubblici diversi dalla regione anche anteriormente
a tale data (in particolare a partire dal 15 dicembre 1973), senza
che rilevino l'assetto organizzativo degli enti o le modalità del
conferimento delle funzioni;
che, pertanto, il rimettente lamenta la violazione, da parte
delle denunciate norme:
a) dell'art. 3 della Costituzione, per la disparità di
trattamento tra concorrenti che abbiano svolto, "prima della data di
entrata in vigore della legge regionale n. 42 del 1979", analoghe
funzioni direttive presso la Regione e presso altri enti pubblici;
b) dell'art. 97 della Costituzione, per l'incongrua ed
arbitraria discriminazione nei confronti di coloro che abbiano
maturato la propria professionalità esercitando, nel periodo
predetto, funzioni direttive nell'a'mbito della struttura della
Regione Lombardia;
che, quanto alla rilevanza della questione, il rimettente
osserva come l'eventuale declaratoria di incostituzionalità delle
norme impugnate determinerebbe un esito della lite pienamente
favorevole alla parte privata, consentendo il riconoscimento del suo
diritto a vedersi valutate nel concorso le funzioni direttive svolte
presso la regione anche nel periodo "dal 15 dicembre 1973 al
31 luglio 1979";
che, con memoria depositata il 1° giugno 1999, si è
costituita la parte privata del giudizio a quo chiedendo che la
sollevata questione venga dichiarata fondata;
che, con memoria depositata il 12 ottobre 1998, si è
costituita in giudizio anche la Regione Lombardia, concludendo per la
declaratoria di manifesta infondatezza della sollevata questione, se
intesa ad ottenere una pronuncia vòlta ad estendere la valutazione,
nella procedura concorsuale di cui alla legge regionale n. 2 del
1995, delle funzioni direttive prestate nella regione dal 15 dicembre
1973 alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 42 del
1979; nonché per la declaratoria di manifesta irrilevanza o comunque
di infondatezza della stessa questione, se intesa ad ottenere la
caducazione della legge regionale n. 2 del 1995, nella parte in cui
prevede la valutazione delle funzioni direttive prestate presso enti
pubblici diversi dalla regione nel medesimo periodo;
che la Regione sottolinea la ragionevolezza dell'esclusione
della valutazione concorsuale di funzioni svolte nella regione a
livello direttivo anteriormente all'entrata in vigore della legge
regionale n. 42 del 1979, quando cioè, come ammesso nella stessa
ordinanza di rimessione, l'ordinamento regionale, in base alla legge
regionale 25 novembre 1973, n. 48, non prevedeva ancora né formali
strutture direttive né la formalizzazione degli incarichi e quando,
in base all'art. 15 della legge regionale 16 giugno 1975, n. 94,
anche gli incarichi di direzione dei centri di formazione
professionale erano attribuiti con discrezionalità assoluta, in
assenza di criteri selettivi legislativamente predeterminati;
che, secondo la deducente, anche le funzioni a livello
direttivo svolte presso altri enti pubblici sono valutabili solo se
conferite con procedure di incarico basate su requisiti oggettivi,
come definitivamente ribadito, con norma di interpretazione autentica
non presa in considerazione dal Collegio rimettente, dall'art. 4,
comma 14, della legge regionale 27 gennaio 1998, n. 1; per cui
sarebbe da escludere la denunciata disparità di trattamento;
che - osserva ancora la Regione - la sollevata questione di
legittimità costituzionale, ove diretta a censurare l'attribuzione
di punteggio per lo svolgimento di funzioni direttive presso enti
pubblici non regionali conferite senza formalità e senza criteri
predeterminati, sarebbe manifestamente irrilevante, perché del tutto
estranea alla pretesa sostanziale avanzata dal ricorrente nel
giudizio a quo.
Considerato che la costituzione della parte privata è
inammissibile, in quanto effettuata oltre il termine perentorio di
venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione sulla
Gazzetta Ufficiale fissato dagli artt. 25, secondo comma, della legge
11 marzo 1953, n. 87 e 3 delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte;
che il rimettente lamenta - in riferimento agli artt. 3 e 97
della Costituzione - che, ai fini dell'attribuzione di punteggio nel
concorso per titoli di cui all'art. 36 della legge regionale n. 60
del 1984, come interpretato dalla legge regionale n. 22 del 1985, le
norme denunciate, mentre escludono la rilevanza delle funzioni a
livello direttivo svolte nell'a'mbito regionale, ove conferite
anteriormente alla legge regionale n. 42 del 1979 (e, quindi, secondo
quanto egli stesso ammette, in base a scelte ancora discrezionali e
non vincolate a criteri obiettivi legislativamente predeterminati),
invece attribuiscono rilevanza ad analoghe funzioni comunque svolte
presso altri enti pubblici, a partire dal 15 dicembre 1973,
indipendentemente dalle modalità di conferimento e dall'assetto
organizzativo di tali enti;
che, dunque, il giudice a quo nel chiedere la caducazione
delle norme impeditive della valutazione delle funzioni a livello
direttivo svolte nell'a'mbito regionale anteriormente alla data di
entrata in vigore della legge regionale n. 42 del 1979, muove
dall'apodittica premessa interpretativa, secondo cui sarebbero
valutabili come titolo concorsuale le funzioni a livello direttivo
comunque svolte presso enti pubblici non regionali, anche se
conferite informalmente ed in base a scelte assolutamente
discrezionali;
che tale premessa, non solo non è stata dimostrata dal
rimettente - il quale non ha ottemperato all'obbligo di interpretare
le norme denunciate in modo conforme a Costituzione e non ha neppure
indicato alcuna disposizione che, a partire dal 15 dicembre 1973,
consenta un siffatto conferimento di funzioni direttive presso enti
non regionali -, ma appare in palese contrasto con i dati normativi,
segnatamente con la legge regionale 27 gennaio 1998, n. 1 (non
menzionata dal giudice a quo benché pubblicata sin dal 30 gennaio
1998), il cui art. 4, comma 14, valorizza gli aspetti formali del
conferimento di funzioni e dell'assetto organizzativo dell'ente non
regionale, interpretando il punto C4 dell'art. 36, quarto comma,
della legge qui in esame, nel senso di considerare valutabili
soltanto: "a) le funzioni dirigenziali espletate, anche in posizione
di comando, da personale inquadrato in qualifiche o livelli
dirigenziali negli enti di provenienza; b) le funzioni formalmente
attribuite di direzione o di responsabilità di strutture
organizzative previste dagli ordinamenti degli enti di provenienza";
che, a stregua di un'interpretazione della denunciata
normativa nei sensi appena indicati, appaiono prive di consistenza le
censure di irragionevole disparità di trattamento e violazione del
principio di buon andamento della pubblica amministrazione, poiché
la limitazione temporale del periodo valutabile delle funzioni a
livello direttivo svolte presso la regione (cioè solo quelle
conferite in applicazione dei criteri formali introdotti dalla legge
regionale n. 42 del 1979), vale a rendere omogenee le funzioni stesse
con quelle, parimenti direttive, svolte (pur esse su basi formali e
secondo criteri prefissati) presso enti non regionali anche prima di
quel periodo, a partire dal 15 dicembre 1973;
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente
infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della
Regione Lombardia 10 gennaio 1995, n. 2 (Modifica dell'art. 36 della
legge regionale 29 novembre 1984, n. 60 "Norme sullo stato giuridico
e sul trattamento economico del personale regionale" e conseguenti
adempimenti), sollevata - in riferimento agli artt. 3 e 97 della
Costituzione - dal Tribunale amministrativo regionale della
Lombardia, sezione staccata di Brescia, con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 22 marzo 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 marzo 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:85 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte