Ordinanza n. 85/2001
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/03/2001 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 24legge 136/1999
usata come parametro
citata
- art. 162Codice penale
- art. 162-bisCodice penale
- art. 20legge 64/1974
- art. 17legge 1086/1971
- art. 38legge 47/1985
- art. 39legge 724/1994
- art. 38d.l. 146/1985
- art. 5d.l. 146/1985
- art. 1legge 68/1988
- art. 20legge 68/1988
- art. 17legge 68/1988
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24 della legge
30 aprile 1999, n. 136 (Norme per il sostegno ed il rilancio
dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di
opere a carattere ambientale), promosso con ordinanza emessa il
12 novembre 1999 dalla Corte di cassazione nel procedimento penale a
carico di Saccullo Maria, iscritta al n. 80 del registro ordinanze
2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10,
1ª serie speciale, dell'anno 2000.
Udito nella camera di consiglio del 29 novembre 2000 il giudice
relatore Riccardo Chieppa.
Ritenuto che la Corte di cassazione, nel corso di un procedimento
penale a carico di un soggetto imputato di violazione della normativa
urbanistica e di altri reati concorrenti, ha sollevato, d'ufficio,
con ordinanza emessa il 12 novembre 1999 (r.o. n. 80 del 2000)
questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, dell'art. 24 della legge 30 aprile 1999, n. 136
(Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale
pubblica e per interventi in materia di opere a carattere
ambientale), nella parte in cui non include, tra i reati estinguibili
per oblazione, le contravvenzioni sanzionate dall'art. 20 della legge
2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con
particolari prescrizioni per le zone sismiche), nonché quella
prevista dall'art. 17 della legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per
la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale
e precompresso ed a struttura metallica);
che ad avviso del giudice rimettente la norma impugnata, pur
avendo dichiarata funzione interpretativa del secondo comma
dell'art. 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di
controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e
sanatoria delle opere edilizie), non include tra i reati estinguibili
per effetto della integrale corresponsione dell'oblazione da parte di
uno dei soggetti legittimati a presentare la domanda di condono di
cui all'art. 31 della legge n. 47 del 1985, le contravvenzioni
previste dall'art. 17 della legge n. 1086 del 1971 e dall'art. 20
della legge n. 64 del 1974, specificamente contemplate dal citato
art. 38;
che tale esclusione - secondo la prospettazione dello stesso
giudice - sarebbe in assoluto contrasto con il principio di
ragionevolezza, derivante dal più generale principio costituzionale
di eguaglianza;
che, sempre secondo la Corte di cassazione, non potrebbe
essere fornita una lettura della norma secondo una interpretazione
costituzionalmente corretta, in quanto verrebbe violato il principio
di tassatività che regola la materia penale.
Considerato che l'ordinanza di remissione ritiene la questione
rilevante nel giudizio a quo in quanto, anche se fossero presenti i
presupposti di una estinzione del reato per causa di prescrizione,
l'eventuale dichiarazione di estinzione per effetto della oblazione
già pagata avrebbe conseguenze più favorevoli per l'imputata;
che la stessa ordinanza non fornisce, ai fini della
rilevanza, alcun elemento né chiarisce la natura del tipo di
oblazione corrisposta dalla germana dell'imputata, la quale in
occasione di siffatta corresponsione aveva dichiarato di essere
l'autrice dell'opera abusiva, invocando i benefici della "prima
casa";
che, invero, non è dato conoscere se l'oblazione in oggetto
è quella ordinaria, disciplinata dagli articoli 162 e 162-bis del
codice penale (v. ordinanza n. 149 del 1999), ovvero quella prevista
dalla legge di condono n. 47 del 1985 o dall'art. 39 della successiva
legge 23 dicembre 1994, n. 724;
che, in particolare, qualora si trattasse dell'ipotesi di
"condono-oblazione" non si precisa la posizione della germana
dell'imputata, autrice dell'oblazione, rispetto alla proprietà
dell'opera, non essendo dato conoscere se costei fosse
comproprietaria, rientrante nella previsione del citato art. 38,
secondo comma, della legge n. 47, come risulta dalla sostituzione
operata dall'art. 5 del d.l. 23 aprile 1985, n. 146 (convertito, con
modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 298) e dalle aggiunte
introdotte dal d.l. 12 gennaio 1988, n. 2 (convertito, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 13 marzo 1988,
n. 68), che contemplano espressamente tra i reati estinguibili sia
l'art. 20 della legge n. 64 del 1974, sia l'art. 17 della legge
n. 1086 del 1971;
che la stessa ordinanza non si dà carico di queste
modifiche, né degli effetti della norma denunciata, se quest'ultima
sia interpretabile nel senso di allargare sul piano soggettivo, ferma
la posizione dei comproprietari, gli effetti estintivi della
oblazione effettuata da altro soggetto con limitazioni oggettive, né
minimamente della qualità dell'imputato, se rientrante o meno in una
delle distinte e separate categorie dei soggetti (sempre diversi dai
proprietari o comproprietari) contemplati, con riferimento all'art. 6
(titolare della concessione, committente, costruttore, direttore
lavori, v. sentenza n. 214 del 1997), dal quinto comma dello stesso
art. 38 della legge n. 47 del 1985, disposizione non oggetto di
interpretazione, né abrogata dal denunciato art. 24 della legge
n. 136 del 1999;
che pertanto risulta la manifesta inammissibilità della
questione sollevata.
Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
avanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 24 della legge 30 aprile 1999,
n. 136 (Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia
residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a
carattere ambientale), sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dalla Corte di cassazione, con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 marzo 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:85 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte