Ordinanza n. 852/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/07/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 71r.d.l. 680/1938
- art. 24legge 1646/1962
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 71, secondo
comma, del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di
previdenza per le Pensioni agli Impiegati degli Enti Locali), e
dell'art. 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli
ordinamenti degli Istituti di Previdenza presso il Ministero del
Tesoro), promossi con ordinanze emesse il 5 febbraio 1985 ed il 7
novembre 1984 dalla Corte dei Conti - Sezione III giurisdizionale sui
ricorsi proposti da Ruozi Maria Luisa e da Endrizzi Tito, iscritte ai
nn. 629 e 696 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 9 e 10, prima serie speciale,
dell'anno 1986;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che la Corte dei Conti, nel giudizio promosso da Endrizzi
Tito per ottenere il riconoscimento, ai fini della pensione, del
periodo degli studi universitari e del servizio militare, ha
sollevato, con ordinanza in data 7 novembre 1984 (R.O. n. 696/85), in
riferimento agli artt. 24 e 113 Cost., questione di legittimità
costituzionale dell'art. 71, secondo comma, dell'ordinamento della
Cassa di Previdenza per i Dipendenti degli Enti Locali, approvato con
r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680, nella parte in cui prescrive che i
ricorsi in materia di riscatto dei periodi o servizi da parte degli
iscritti alla Cassa stessa debbano essere proposti nel termine
perentorio di gg. 90 dalla comunicazione ad essi della relativa
delibera;
che la stessa Corte dei Conti, con ordinanza in data 5 febbraio
1985 (R.O. n. 629/85), nel giudizio promosso da Ruozi Maria Luisa per
ottenere il riscatto, a fini di quiescenza, degli anni di studio per
il conseguimento del diploma di infermiera professionale e di
assistente sanitaria visitatrice, ha sollevato: a) in via principale,
identica questione di legittimità costituzionale dell'art. 71,
secondo comma, del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680, sempre in riferimento
agli artt. 24 e 113 Cost.; b) in via subordinata e in caso di mancato
accoglimento della precedente, questione di legittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 24 della
legge 22 novembre 1962, n. 1646, per la disparità di trattamento che
si verifica in danno delle diplomate assistenti sanitarie
visitatrici;
che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura Generale dello
Stato concludendo nel senso dell'infondatezza della questione;
Considerato che questa Corte ha già affermato (sentt. nn. 203/85
e 197/87) come non sia in contrasto con il carattere di
imprescrittibilità della pensione il fatto che le vicende volte a
determinare i presupposti di consistenza quantitativa o perfino di
esistenza del relativo diritto si svolgano entro limiti temporali
determinati e, in particolare, come l'azionamento di tali vicende
possa essere rimesso dalla legge all'iniziativa dell'interessato,
atteggiandosi quale esercizio di un diritto strumentale, suscettibile
di decadenza in caso di mancata iniziativa dell'interessato stesso
entro un certo termine;
che, peraltro, l'imposizione del termine è ispirata
all'apprezzabile finalità di accelerare le procedure di liquidazione
del trattamento di quiescenza;
che sussiste diversità di natura e struttura tra diritto di
riscatto e diritto a pensione e che, comunque, ogni diritto, anche se
costituzionalmente garantito, può essere dalla legge regolato e
sottoposto a limite purché questo sia compatibile con la funzione
del diritto stesso e non si traduca nell'esclusione di una effettiva
possibilità del suo esercizio anche in sede giurisdizionale;
che, pertanto, le questioni di cui sopra appaiono manifestamente
infondate;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 71, secondo
comma, del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di
previdenza per le Pensioni agli Impiegati degli Enti Locali) e
dell'art. 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli
ordinamenti degli Istituti di Previdenza presso il Ministero del
Tesoro), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost.,
dalla Corte dei Conti con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:852 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte