Corte costituzionale

Ordinanza n. 852/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/07/1988 · relatore Francesco Greco

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 71r.d.l. 680/1938
  • art. 24legge 1646/1962

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 71, secondo

comma, del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di

previdenza per le Pensioni agli Impiegati degli Enti Locali), e

dell'art. 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli

ordinamenti degli Istituti di Previdenza presso il Ministero del

Tesoro), promossi con ordinanze emesse il 5 febbraio 1985 ed il 7

novembre 1984 dalla Corte dei Conti - Sezione III giurisdizionale sui

ricorsi proposti da Ruozi Maria Luisa e da Endrizzi Tito, iscritte ai

nn. 629 e 696 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica nn. 9 e 10, prima serie speciale,

dell'anno 1986;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che la Corte dei Conti, nel giudizio promosso da Endrizzi

Tito per ottenere il riconoscimento, ai fini della pensione, del

periodo degli studi universitari e del servizio militare, ha

sollevato, con ordinanza in data 7 novembre 1984 (R.O. n. 696/85), in

riferimento agli artt. 24 e 113 Cost., questione di legittimità

costituzionale dell'art. 71, secondo comma, dell'ordinamento della

Cassa di Previdenza per i Dipendenti degli Enti Locali, approvato con

r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680, nella parte in cui prescrive che i

ricorsi in materia di riscatto dei periodi o servizi da parte degli

iscritti alla Cassa stessa debbano essere proposti nel termine

perentorio di gg. 90 dalla comunicazione ad essi della relativa

delibera;

che la stessa Corte dei Conti, con ordinanza in data 5 febbraio

1985 (R.O. n. 629/85), nel giudizio promosso da Ruozi Maria Luisa per

ottenere il riscatto, a fini di quiescenza, degli anni di studio per

il conseguimento del diploma di infermiera professionale e di

assistente sanitaria visitatrice, ha sollevato: a) in via principale,

identica questione di legittimità costituzionale dell'art. 71,

secondo comma, del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680, sempre in riferimento

agli artt. 24 e 113 Cost.; b) in via subordinata e in caso di mancato

accoglimento della precedente, questione di legittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 24 della

legge 22 novembre 1962, n. 1646, per la disparità di trattamento che

si verifica in danno delle diplomate assistenti sanitarie

visitatrici;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura Generale dello

Stato concludendo nel senso dell'infondatezza della questione;

Considerato che questa Corte ha già affermato (sentt. nn. 203/85

e 197/87) come non sia in contrasto con il carattere di

imprescrittibilità della pensione il fatto che le vicende volte a

determinare i presupposti di consistenza quantitativa o perfino di

esistenza del relativo diritto si svolgano entro limiti temporali

determinati e, in particolare, come l'azionamento di tali vicende

possa essere rimesso dalla legge all'iniziativa dell'interessato,

atteggiandosi quale esercizio di un diritto strumentale, suscettibile

di decadenza in caso di mancata iniziativa dell'interessato stesso

entro un certo termine;

che, peraltro, l'imposizione del termine è ispirata

all'apprezzabile finalità di accelerare le procedure di liquidazione

del trattamento di quiescenza;

che sussiste diversità di natura e struttura tra diritto di

riscatto e diritto a pensione e che, comunque, ogni diritto, anche se

costituzionalmente garantito, può essere dalla legge regolato e

sottoposto a limite purché questo sia compatibile con la funzione

del diritto stesso e non si traduca nell'esclusione di una effettiva

possibilità del suo esercizio anche in sede giurisdizionale;

che, pertanto, le questioni di cui sopra appaiono manifestamente

infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle

questioni di legittimità costituzionale degli artt. 71, secondo

comma, del r.d.l. 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di

previdenza per le Pensioni agli Impiegati degli Enti Locali) e

dell'art. 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli

ordinamenti degli Istituti di Previdenza presso il Ministero del

Tesoro), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost.,

dalla Corte dei Conti con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:852 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte