Ordinanza n. 854/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/07/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2033Codice civile
- art. 80r.d. 1422/1924
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 80 del r.d. 28 agosto 1924, n. 1422 (Approvazione del
regolamento per l'esecuzione del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3184,
concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro
l'invalidità e la vecchiaia), 19 della legge 21 dicembre 1978, n.
843 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria), e 2033 del codice
civile, promosso con ordinanza emessa il 24 gennaio 1986 dal Pretore
di Torino nel procedimento civile vertente tra Tornabene Alfredo e
l'I.N.P.S., iscritta al n. 294 del registro ordinanze 1986 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima
serie speciale, dell'anno 1986;
Visti l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe, il Pretore di Torino in
un giudizio nel quale si discuteva della validità di un
provvedimento INPS di recupero di quote aggiuntive di pensione,
erroneamente erogate dopo la correlativa abolizione con legge n. 843
del 1978 - ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.,
questione di legittimità costituzionale degli artt. 80, r.d. 28
agosto 1924, n. 1422, 19, legge 1978 cit. e 2033 cod. civ. "nella
parte in cui consentono all'INPS, nei confronti di pubblici
dipendenti in quiescenza che fruiscono anche di un trattamento
pensionistico INPS, di procedere alla ripetizione delle somme non
più dovute a seguito di fatti sopravvenuti";
che, nel giudizio innanzi alla Corte, si è costituito l'INPS
che si è rimesso alla giustizia della Corte; che è altresì
intervenuta, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei
ministri, l'Avvocatura Generale dello Stato che ha concluso per la
inammissibilità o la infondatezza della questione;
Considerato che oggetto della censura (al di là della contestuale
evocazione degli artt. 19, legge n. 843/1978 e 2033 cod. civ., come
norme di mero riferimento) è propriamente l'art. 80 del r.d. n. 1422
del 1924, che prevede l'irripetibilità delle assegnazioni indebite
di pensione, in quanto (come si assume) unicamente dipendenti da
errori materiali di liquidazione e non anche da fatti sopravvenuti;
che, peraltro, la suddetta disposizione - come si desume anche
dalla intitolazione del decreto che la contiene ("Approvazione del
regolamento per l'esecuzione del r.d. n. 3814 del 1923, concernente
provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria I.V.S.") - ha natura
regolamentare e, quindi, per la conseguente carenza di forza di
legge, si sottrae al sindacato di costituzionalità (cfr., da ultimo,
ord. n. 50/1987);
che, pertanto, la proposta questione è manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 80, r.d. 28 agosto 1924, n.
1422 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del r.d. 30
dicembre 1923, n. 3184, concernente provvedimenti per l'assicurazione
obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia), 19, legge 21
dicembre 1978, n. 843 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria), e 2033 cod.
civ., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dal Pretore
di Torino con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:854 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte