Ordinanza n. 855/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/07/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 650, primo
comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa
l'8 aprile 1986 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dalla
S.n.c. Fespa di Spelta Carlo ed altro contro Heel Federico, iscritta
al n. 825 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno
1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che la Corte di cassazione ha sollevato questione
incidentale di legittimità costituzionale del primo comma dell'art.
650 c.p.c., quale risulta a seguito della sentenza della Corte
costituzionale n. 120 del 1976, nella parte in cui non prevede che
possa spiegarsi opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ove questa
sia stata notificata all'opposto dopo lo scadere del termine di venti
giorni a causa della negligenza o comunque dell'impedimento
dell'ufficiale notificatore, tempestivamente adito dalla parte, per
preteso contrasto con gli artt. 24, primo e secondo comma, e 3, primo
comma, della Costituzione;
Considerato che, a prescindere dalla validità delle ragioni
addotte a sostegno della non manifesta infondatezza della questione,
emerge evidente la necessità di operare, in caso di accoglimento
della prospettata questione, una profonda modificazione sulla norma
impugnata, tale da rendere compatibile la ragionevole perentorietà
del termine ivi previsto con la necessità di salvaguardare i diritti
di difesa dell'opponente che risultassero in ipotesi lesi;
che una siffatta operazione comporterebbe una attività che è
da ascriversi esclusivamente al legislatore, sicché la stessa è
preclusa a questa Corte;
che pertanto la proposta questione deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,
secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale del primo comma dell'art. 650 c.p.c.
sollevata, in riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, e 3,
primo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione con
l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:855 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte