Ordinanza n. 856/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/07/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, terzo
comma, del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei
procedimenti in materia di ricorsi amministrativi), promosso con
ordinanza emessa il 27 ottobre 1986 dal T.A.R. per l'Emilia Romagna,
Sezione di Parma, sul ricorso proposto da Giovanelli Paolo contro il
Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato ed altri,
iscritta al n. 8 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale,
dell'anno 1987;
Visti l'atto di costituzione di Giovanelli Paolo nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale per
l'Emilia-Romagna, sezione di Parma, con ordinanza emessa il 27
ottobre 1986, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113
Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, terzo
comma, d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nella parte in cui, in caso
di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso un
atto amministrativo definitivo, preclude ai controinteressati che non
abbiano chiesto, nelle forme di cui al primo comma dello stesso
articolo che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale,
l'impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato della decisione di
accoglimento, salvo che per vizi di forma o di procedimento;
che nel giudizio si è costituito il ricorrente Paolo
Giovanelli, instando per la declaratoria dell'illegittimità
costituzionale della norma denunciata, ed è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri tramite l'Avvocatura generale
dello Stato, che ha chiesto che la sollevata questione sia dichiarata
infondata;
Considerato che nella specie il ricorso straordinario è stato
proposto dai controinteressati, che sono stati tutti presenti nel
giudizio;
che, pertanto, essi hanno effettuato in concreto la opzione
della quale lamentano la mancanza di facoltà;
che, quindi, manca la rilevanza della questione sollevata, la
quale va dichiarata manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 10, terzo comma, d.P.R. 24
novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia
di ricorsi amministrativi), sollevata, in riferimento agli artt. 3,
24 e 113 Cost., dal Tribunale Amministrativo Regionale per
l'Emilia-Romagna, sezione di Parma, con l'ordinanza di cui in
epigrafe (reg. ord. n. 8 del 1987).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:856 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte