Ordinanza n. 858/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/07/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 49legge 153/1969
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 49 della legge
30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e
norme in materia di sicurezza sociale), promosso con ordinanza emessa
il 20 gennaio 1987 dal Tribunale di Savona nel procedimento civile
vertente tra Valvasura Umberto contro l'I.N.P.S., iscritta al n. 267
del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1987;
Visti gli atti di costituzione di Valvasura Umberto e
dell'I.N.P.S. nonché l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 20 gennaio 1987, il
Tribunale di Savona ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost.,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 49, l. 30 aprile
1969, n. 153, nella parte in cui non considera utile, ai fini "del
diritto e della determinazione della misura della pensione
dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti", il servizio militare obbligatoriamente
prestato nella sedicente Repubblica Sociale Italiana;
che il giudice a quo sostanzialmente correla i propri dubbi di
incostituzionalità al rilievo agli stessi fini conferito dal
legislatore al servizio militare prestato nelle forze armate tedesche
dagli altoatesini e dai residenti in alcune zone mistilingue;
che nel giudizio si è costituito l'Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale, il quale si è rimesso alla decisione della
Corte, ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri
tramite l'Avvocatura generale dello Stato, instando per la
declaratoria di inammissibilità o, in via subordinata, di
infondatezza della sollevata questione;
Considerato che le situazioni poste a raffronto non sono
obiettivamente omogenee, e che non può nemmeno censurarsi la scelta,
operata dal legislatore in base a discrezionali valutazioni di ordine
storico e politico, di non assimilare, ai fini della concessione del
beneficio della contribuzione figurativa, il servizio in questione a
quello invece prestato nelle forze armate di uno Stato straniero;
Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9,
secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 49, l. 30 aprile 1969, n. 153
(Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di
sicurezza sociale), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal
Tribunale di Savona con l'ordinanza di cui in epigrafe (reg. ord. n.
267 del 1987).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:858 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte