Ordinanza n. 86/1983
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 07/04/1983 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 38d.P.R. 639/1972
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38, commi
primo, terzo, quarto e quinto del d.P.R.26 ottobre 1972, n.639 (Imposta
comunale sulle pubblicità e diritti pubbliche affissioni) promosso con
ordinanza emessa il 4 giugno 1976 dal Tribunale di La Spezia, nel
procedimento civile vertente tra il Touring Club Italiano e la Soc. r.
l. ICA, iscritta al n. 601 del registro ordinanze 1976 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 300 del 10 novembre 1976.
Visti l'atto di costituzione della Soc.r.l. ICA e l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri,
udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 1983 il Giudice
relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che, coll'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di La Spezia
ha sollevato questione di legittimità costituzionale, così come nella
stessa epigrafe precisato, in quanto la norma impugnata, prevedendo nel
suo terzo comma che il concessionario subentra al Comune in tutti i
diritti previsti dal decreto, attribuirebbe a privati appaltatori
poteri propri della pubblica amministrazione, con ciò violando i
parametri costituzionali sopra indicati,
che ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri
chiedendo, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, che la questione
sia dichiarata infondata,
che è pure intervenuta la soc.r.l. ICA, nella sua qualità di
convenuta nel giudizio a quo, associandosi alle richieste del
Presidente del Consiglio.
Considerato che, però, dev'essere preliminarmente osservato che
l'ordinanza si è limitata ad affermare apoditticamente che il giudizio
non può essere definito indipendentemente dalla prospettata questione
di legittimità costituzionale, senza menomamente motivare sul punto e
senza alcun riferimento alla fattispecie che consenta alla Corte di
valutare la effettiva rilevanza della questione,
che, perciò, in aderenza all'ormai costante indirizzo di questa
Corte, la sollevata questione dev'essere dichiarata manifestamente
inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di La Spezia
coll'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 marzo 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:86 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte