Ordinanza n. 86/1984
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/03/1984 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 8legge 991/1952
- art. 7legge 41/1978
usata come parametro
citata
- art. 23legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, II parte,
legge 25 luglio 1952, n. 991 (Provvedimenti in favore dei territori
montani) e art. 7 legge 27 febbraio 1978, n. 41, promosso con ordinanza
emessa il 1 ottobre 1982 dal Pretore di Foggia nel procedimento civile
Centola Francesco ed altro c/Servizio unico per i contributi agricoli
unificati, iscritta al n. 136 del registro ordinanze 1983 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 184 del 1983.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 15 febbraio 1984 il Giudice
relatore Francesco Saja.
Rilevato che il Pretore di Foggia, con ordinanza del 1 ottobre
1982, sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 8
legge 25 luglio 1952, n. 991 e 7 legge 27 febbraio 1978 n. 41, relativi
ai contributi agricoli unificati, in riferimento agli artt. 3 e 44
Cost.;
considerato che l'ordinanza di rinvio non contiene né gli elementi
idonei a individuare la fattispecie concreta, né la motivazione sulla
rilevanza della dedotta questione di legittimità costituzionale nella
causa di merito;
ritenuto, pertanto, che non è stata osservata la prescrizione
dell'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87, che impone al giudice a quo di
esporre, nell'ordinanza di rinvio, i termini della questione;
che di conseguenza, secondo la costante giurisprudenza di questa
Corte (da ultimo sentenza n. 127 del 1983; ordinanze nn. 140, 257, 259
e 344 del 1983, 37 del 1984), la questione deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla
rilevanza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 8 legge 25 luglio 1952 n. 991 e
7 legge 27 febbraio 1978 n. 41, sollevata in riferimento agli artt. 3 e
44 Cost. dal Pretore di Foggia con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 marzo 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere.
ECLI:IT:COST:1984:86 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte