Ordinanza n. 86/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/03/1987 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 1338/1962
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo
comma, lett. a), della legge 12 agosto 1962, n. 1338 ("Disposizioni
per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti"),
promosso con ordinanza emessa il 26 maggio 1986 dal Tribunale di
Firenze, nel procedimento civile vertente tra Forti Sergio e
I.N.P.S., iscritta al n. 580 del registro ordinanze 1986 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, I° Serie speciale,
dell'anno 1986;
Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 1987 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che il Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, con
ordinanza del 26 maggio 1986, ha denunciato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 2, comma secondo, lett. a), della legge 12
agosto 1962, n. 1338 (disposizioni per il miglioramento dei
trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria), nella parte
in cui esclude il diritto all'integrazione al minimo della pensione
di vecchiaia erogata dall'I.N.P.S. a chi sia già titolare di altra
pensione diretta a carico dell'I.N.P.G.I. (Istituto nazionale di
previdenza dei giornalisti italiani);
Considerato che la norma è stata già dichiarata illegittima,
sotto ogni profilo, da questa Corte con precedente sentenza n. 314
del 3 dicembre 1985;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione, sollevata con
l'ordinanza in epigrafe, di legittimità costituzionale dell'art. 2,
secondo comma, lett. a), della legge 12 agosto 1962, n. 1338, già
dichiarato in ogni sua parte illegittimo con sentenza n. 314 del
1985.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 27 marzo 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:86 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte