Ordinanza n. 86/1991
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/02/1991 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 666, quarto
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
il 14 settembre 1990 dal Magistrato di sorveglianza di Pisa nel
processo per concessione di liberazione anticipata nei confronti di
La Greca Sebastiano, iscritta al n. 672 del registro ordinanze 1990 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima
serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 gennaio 1991 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che, nel corso di un procedimento di esecuzione pendente
davanti al Tribunale di sorveglianza di Milano, il Magistrato di
sorveglianza di Pisa, "delegato" - nonostante l'interessato avesse
richiesto di essere sentito dall'autorità procedente - ad assumere
le dichiarazioni di un detenuto in esecuzione di pena presso la casa
circondariale di Pisa, ha, con ordinanza del 14 settembre 1990,
sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo
comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 666,
quarto comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui
"dispone relativamente al procedimento di esecuzione (applicabile
nella fattispecie) che, ove l'interessato sia detenuto o internato in
luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice competente a
decidere, sia sentito prima del giorno della udienza dal magistrato
di sorveglianza del luogo, salvo che il giudice ritenga di disporre
la traduzione";
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, riportandosi all'atto di intervento depositato per una
questione "del tutto identica" sollevata dallo stesso Magistrato di
sorveglianza di Pisa con ordinanza del 6 novembre 1989 (r.o. n. 660
del 1989), questione decisa da questa Corte nel senso della manifesta
inammissibilità con ordinanza n. 207 del 1990;
Considerato che con tale ordinanza è stata dichiarata
manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 666, quarto comma, del codice di procedura
penale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, sul presupposto che, nell'ambito del procedimento per
la revoca della semilibertà, non può essere sollevata questione di
legittimità costituzionale dal giudice di sorveglianza del luogo di
pena posto fuori della circoscrizione del tribunale competente a
decidere, delegato prima dell'udienza ad assumere le dichiarazioni di
un detenuto sottoposto al suddetto procedimento, in quanto tale
magistrato è privo di ogni potere decisorio in materia, esplicando,
nella specie, una funzione acquisitiva di elementi utili per la
decisione;
che a tale statuizione il Giudice a quo obietta che "Sotto un
profilo più generale, riconoscere come questione rilevante solo
quella che condiziona direttamente la decisione conclusiva della
causa in quel grado del giudizio, significa non tener
sufficientementeconto del dinamismo progressivo del processo,
realizzantesi di regola attraverso una serie di atti reciprocamente
collegati", con la conseguenza che "legittimata ad adire la Corte
Costituzionale non potrà non essere, accanto al giudice competente a
pronunciare nel merito, ogni autorità giurisdizionale competente a
porre in essere uno degli atti preliminari che conducono a tale
pronuncia, ove la questione insorta attenga alla fase assegnata alla
competenza di questa autorità giurisdizionale, e la mancata
soluzione della stessa blocchi l'ulteriore, regolare corso del
processo";
che, tuttavia, la norma denunciata, con la quale si impone al
magistrato di sorveglianza del luogo di pena, se a ciò delegato dal
giudice dell'esecuzione, di assumere le dichiarazioni del detenuto
interessato, non conferisce allo stesso magistrato di sorveglinza
alcun potere decisorio, cosicché, nell'ambito del procedimento di
esecuzione, l'attività di tale magistrato di sorveglianza è
meramente strumentale, spettando ogni potere decisorio al giudice
delegante;
che non vi è, perciò, motivo di discostarsi dal consolidato
orientamento di questa Corte, che non riconosce ad organi
giurisdizionali investiti di funzioni di carattere meramente
strumentale la legittimazione a sollevare questioni di legittimità
costituzionale;
che, pertanto, anche la questione qui proposta deve essere
dichiarata manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 666, quarto comma, del codice
di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24
della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza di Pisa con
ordinanza del 14 settembre 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.
Il Presidente e redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 15 febbraio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:86 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte