Ordinanza n. 86/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/03/1993 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5legge 28/1980
usata come parametro
citata
- art. 25legge 87/1953
- art. 3legge 87/1953
- art. 32legge 942/1966
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5, terzo
comma, numero 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al
Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa
fascia di formazione e per la sperimentazione organizzativa e
didattica), e 50, numero 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382
(Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di
formazione nonché sperimentazione scientifica e didattica), promosso
con ordinanza emessa il 6 novembre 1991 dal Tribunale regionale per
l'Emilia-Romagna, sede di Bologna, sul ricorso proposto da Roberto
Gallassi contro il Ministero della pubblica istruzione, iscritta al
n. 427 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno
1992;
Visto l'atto di costituzione di Roberto Gallassi nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1993 il Giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per
l'Emilia-Romagna, sede di Bologna, con ordinanza emessa il 6 novembre
1991 sul ricorso proposto da Roberto Gallassi contro il Ministero
della pubblica istruzione e volto ad ottenere l'annullamento del
diniego di revoca del provvedimento di esclusione dalla seconda
tornata dei giudizi di idoneità a professore associato, ha sollevato
d'ufficio questione di legittimità costituzionale degli artt. 5,
terzo comma, numero 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al
Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa
fascia di formazione e per la sperimentazione organizzativa e
didattica), e 50, numero 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382
(Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di
formazione nonché sperimentazione scientifica e didattica), "nella
parte in cui ( ..) non contemplano, tra le qualifiche legittimate a
partecipare ai giudizi transitori di idoneità per l'inquadramento
nel ruolo dei professori associati, i medici titolari di borse di
studio assegnate, per pubblico concorso, da organismi costituiti in
seno alle strutture universitarie, i quali abbiano svolto, in via di
fatto, presso le facoltà di medicina e chirurgia, attività di
assistenza e cura, espletando, altresì, per almeno un triennio,
entro l'anno accademico 1979-1980, attività didattica e scientifica,
quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite, documentate dai
presidi di facoltà in base ad atti risalenti al periodo di
svolgimento delle attività stesse";
che, ad avviso del giudice rimettente, le norme denunciate
sarebbero in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, perché
riservano ai borsisti universitari un trattamento deteriore rispetto
ai tecnici laureati, a seguito dell'ammissione ai giudizi di
idoneità dei medici interni e dei contrattisti ad essi equiparati,
per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 89 del 1986
e n. 397 del 1989;
che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata
inammissibile o, comunque, non fondata;
che la costituzione di Roberto Gallassi, essendo avvenuta oltre
i termini previsti dall'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e
dall'art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale, è irricevibile;
Considerato che con sentenze n. 359 e 367 del 1992 questa Corte ha
dichiarato non fondate identiche questioni di legittimità
costituzionale (riferite ai borsisti del Consiglio nazionale delle
ricerche ed ai titolari delle borse di studio attribuite dal
Ministero della pubblica istruzione o dalle singole Università in
base agli artt. 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, e 21 della
legge 24 febbraio 1967, n. 62), in quanto le borse di studio sono
destinate alla formazione scientifica o all'addestramento didattico e
scientifico degli interessati, sicché la mancata inclusione dei
relativi titolari tra le categorie ammesse a partecipare ai giudizi
di idoneità per l'accesso al ruolo dei professori associati non è
stata ritenuta irragionevole o discriminatoria, e d'altra parte lo
stesso d.P.R. n. 382 del 1980, all'art. 58, ha preso in
considerazione la posizione delle diverse figure dei borsisti per il
loro inquadramento nel diverso ruolo dei ricercatori universitari;
che il giudice a quo ripropone, nella ordinanza di rinvio, senza
introdurre nuove argomentazioni, una questione di legittimità
costituzionale degli artt. 5, terzo comma, numero 3, della legge n.
28 del 1980, e 50, numero 3, del d.P.R. n. 382 del 1980,
sostanzialmente identica a quelle già ritenute infondate da questa
Corte;
che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale
sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna
va dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 5, terzo comma, numero 3, della legge 21
febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della
docenza universitaria e relativa fascia di formazione e per la
sperimentazione organizzativa e didattica), e 50, numero 3, del
d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382
(Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di
formazione nonché sperimentazione scientifica e didattica),
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal
Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sede di
Bologna, con ordinanza emessa il 6 novembre 1991.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria l'11 marzo 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:86 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte