Ordinanza n. 861/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/07/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo e
terzo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali), nel testo risultante dalla
sentenza n. 22 del 1967 della Corte costituzionale, promosso con
ordinanza emessa il 4 maggio 1987 dal Pretore di Modena nel
procedimento civile vertente tra l'I.N.A.I.L. e la S.p.a. Ceramica
Keramus ed altro, iscritta al n. 383 del registro ordinanze 1987 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima
serie speciale, dell'anno 1987;
Visti l'atto di costituzione dell'I.N.A.I.L. nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Modena, con l'ordinanza in epigrafe, ha
sollevato questione di legittimità, in riferimento agli artt. 3,
primo comma, e 24, secondo comma, Cost.:
a) dell'art. 10, terzo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n.
1124, nella parte in cui dispone che, nel giudizio di danno a carico
del datore di lavoro per un infortunio di cui sia civilmente
responsabile per fatto di un proprio dipendente, l'accertamento dei
fatti materiali che furono oggetto di un giudizio penale sia
vincolante anche nei confronti del datore di lavoro rimasto ad esso
estraneo perché non posto in condizione di intervenire;
b) del secondo comma dello stesso art. 10 nella parte in cui
dispone che il condannato in sede penale non possa più contestare la
propria responsabilità nel giudizio civile "anche nei confronti dei
soggetti rimasti estranei al giudizio penale, perché non legittimati
a costituirsi in esso parte civile o, comunque, di fatto non posti in
grado di parteciparvi";
che, nel giudizio innanzi alla Corte, si è costituito l'INAIL
ed è altresì intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri;
Considerato che la prima questione è manifestamente inammissibile
perché la norma impugnata, precisamente in parte qua, è già stata
dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte n.
102 del 1981; onde l'odierna denuncia è sostanzialmente carente di
oggetto;
che, a sua volta, la seconda questione è manifestamente
infondata, poiché nessuna discriminazione sul terreno della difesa
può evidentemente derivare all'imputato dalla opponibilità (nelle
successive sedi in cui rilevi) del giudicato di condanna formatosi
nel processo penale, cui egli abbia partecipato e nel quale gli siano
stati garantiti tutti i diritti di difesa (tra i quali, ovviamente,
non rientra quello di instaurare il contraddittorio con tutti i
possibili danneggiati civili);
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 10, terzo comma, del d.P.R. 30
giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali), sollevata, in riferimento agli artt. 3,
primo comma, e 24, secondo comma, Cost., dal Pretore di Modena con
l'ordinanza in epigrafe;
b) Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, d.P.R. n.
1124 del 1965 cit., sollevata dal Pretore di Modena con la medesima
ordinanza.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:861 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte