Ordinanza n. 862/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/07/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, quinto
comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 20 maggio
1987 dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra
Scivoli Salvatore e la S.p.a Officine Viberti, iscritta al n. 386 del
registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1987;
Visti gli atti di costituzione di Scivoli Salvatore e della S.p.a
Officine Viberti nonché l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Tribunale di Torino, con l'ordinanza in epigrafe,
ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di
legittimità dell'art. 10, quinto comma, del d.P.R. 30 giugno 1965,
n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali), "laddove non
dispone che il termine triennale di decadenza - per l'esercizio
dell'azione di responsabilità civile - inizi a decorrere dalla data
in cui la sentenza penale - di non doversi procedere per morte del
reo o per amnistia - sia nota alla parte interessata", in luogo che
dal giorno di pubblicazione della sentenza stessa;
che, nel giudizio innanzi alla Corte, si sono costituite le
parti del processo di merito ed è altresì intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri;
Considerato che il giudice a quo dubita, in particolare, che sia
leso, dalla norma denunciata, il diritto di difesa della parte civile
(in quanto) non avente diritto (alla impugnazione e conseguentemente)
alla notificazione della sentenza istruttoria di proscioglimento;
che, peraltro, questa Corte ha già avuto modo di affermare,
nell'escludere l'illegittimità di analogo contesto normativo, che
non può dirsi violato l'art. 24 Cost., per il fatto che la parte
lesa (al fine della cognizione del dies a quo di decorrenza del
termine decadenziale per l'esercizio dell'azione di danno da reato)
sia gravata dell'onere di "seguire il corso del processo penale che
si inizia al riguardo del fatto lesivo", considerata anche la
congruità del termine (nella specie triennale) entro cui il suddetto
onere va assolto (cfr. sent. 1972, n. 116);
che, d'altra parte, l'intervento della Corte - nella direzione
richiesta (che non mette in discussione la non obbligatorietà della
notifica, ma postula l'esigenza di una conoscenza di fatto della
sentenza istruttoria) - renderebbe meramente eventuale il decorso del
termine sub art. 10 cit., aprendo le porte ad una sorta di azione in
perpetuo, contro la fondamentale esigenza di certezza dei rapporti
giuridici;
che, pertanto, la sollevata questione appare manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 10, quinto comma, d.P.R. 30 giugno 1965 n.
1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal Tribunale di Torino con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:862 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte