Ordinanza n. 864/1988
Altra decisione · depositata il 21/07/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.l. 462/1983
- art. 10d.l. 9/1982
- art. 14d.l. 9/1982
usata come parametro
citata
- art. 1d.l. 26/1988
- art. 1d.l. 708/1986
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, n. 2, del
d.l. 12 settembre 1983, n. 462 (Modificazioni agli artt. 10 e 14 del
d.l. 25 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella
legge 25 marzo 1982, n. 94, in materia di sfratti, nonché
disposizioni procedurali per l'edilizia agevolata), convertito, con
modificazioni, in legge 10 novembre 1983, n. 637, promosso con
ordinanza emessa il 22 luglio 1987 dal Pretore di Milano nel
procedimenti civile vertente tra Governi Mario e Alessi Cattaneo
Liana, iscritta al n. 550 del registro ordinanze 1987 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie
speciale, dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Milano ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, n. 2, del d.l. 12 settembre
1983, n. 462, conv., con modif., nella legge 10 novembre 1983, n.
637, nella parte in cui collega la cessazione dell'applicabilità
della normativa (legge n. 94 del 1982) di nuova fissazione della data
di esecuzione del provvedimento di rilascio di abitazione alla data
di scadenza del contratto successiva al 30 giugno 1984, per preteso
contrasto con l'art. 3 Cost., in quanto la norma impugnata
privilegerebbe, ai fini suddetti, i contratti scaduti prima della
menzionata data rispetto a quelli venuti a scadenza successivamente;
Considerato che dopo l'ordinanza di rimessione è entrato in
vigore il d.l. 8 febbraio 1988, n. 26, il cui art. 1, nel testo
sostituito dalla legge di conv. 8 aprile 1988, n. 108, ha sospeso
fino al 31 dicembre 1988 l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio
degli immobili di proprietà privata e pubblica adibiti ad uso di
abitazione, nei comuni di cui all'art. 1 del d.l. 29 ottobre 1986, n.
708, conv., con modif., nella legge 23 dicembre 1986, n. 899, fra i
quali certamente è compreso il Comune di Milano;
che, pertanto, si impone la restituzione degli atti al giudice a
quo perché riesamini la rilevanza della questione alla stregua di
tale sopravvenuta disposizione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Milano.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:864 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte