Ordinanza n. 866/1988
Altra decisione · depositata il 21/07/1988 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.P.R. 538/1980
- art. 2d.l. 791/1981
- art. 2d.P.R. 538/1980
usata come parametro
citata
- art. 6legge 48/1988
- art. 2legge 791/1981
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma
secondo, del d.P.R. 8 luglio 1980, n. 538 (Adeguamento dei contributi
sociali di malattia dovuti dagli artigiani, dagli esercenti delle
attività commerciali, dai coltivatori diretti e dai liberi
professionisti) e dell'art. 2, comma secondo del d.l. 22 dicembre
1981, n. 791 (Disposizioni in materia previdenziale) convertito, con
modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, promossi con n. 2
ordinanze emesse dal Pretore di Parma in data 13 maggio 1986, nel
procedimento civile vertente tra Ferrari Carletto ed INPS, iscritta
al n. 702 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 58, prima serie speciale, dell'anno
1986 ed in data 29 ottobre 1986, nel procedimento civile vertente tra
Pellizza Icilio ed altri ed INPS, iscritta al n. 365 del registro
ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1987;
Visti gli atti di costituzione dell'INPS e di Guerci Guido nonché
gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 10 maggio 1988 il Giudice relatore
Ugo Spagnoli;
Udito l'Avvocato dello Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del
Consiglio dei ministri;
Ritenuto che il Pretore di Parma, con due ordinanze in data 13
maggio 1986 (r.o. 702/1986) e, in data 29 ottobre 1986 (r.o.
365/1987) ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, comma secondo, del d.P.R. 8 luglio 1980, n. 538 e
dell'art. 2, comma secondo, del d.l. 22 dicembre 1981, n. 791,
convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54
nella parte in cui, rispettivamente, prevedono che il contributo
aggiuntivo aziendale (a percentuale) dovuto da artigiani e da
esercenti attività commerciali per l'assistenza malattia e per
l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti (gestione
speciale) sia commisurato al "reddito d'impresa imponibile dichiarato
ai fini dell'IRPEF", anziché al "reddito dell'impresa", come
derivante cioè dall'attività (di impresa) tutelata che ha dato
titolo alle assicurazioni sociali obbligatorie;
che, ad avviso del giudice a quo, le disposizioni impugnate
contrastano con l'art. 3 Cost., in quanto il sistema contributivo
delle assicurazioni sociali è ancora caratterizzato dalla
determinazione e commisurazione dell'onere sociale al reddito di
categoria, derivante cioè dall'esercizio dell'attività protetta:
sicché, se il legislatore, nel determinare il criterio di
contribuzione aggiuntiva, ha inteso riferirsi al reddito fiscale di
impresa e non solo al reddito derivante dall'attività tutelata, si
verrebbe a spezzare quel nesso inscindibile fra contribuzione e
attività di categoria, che dà titolo all'assicurazione sociale;
che Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nei
predetti giudizi per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato,
ha chiesto dichiararsi l'infondatezza della questione sollevata;
che nel primo giudizio (r.o. 702/1986) si è costituito l'INPS,
chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata, e nel secondo
giudizio (r.o. 365/1987) si è costituita la parte privata
concludendo per la fondatezza della questione;
Considerato che i giudizi suindicati, coinvolgendo la medesima
questione, possono essere riuniti e decisi con unica pronuncia;
che successivamente alla pronuncia delle predette ordinanze è
intervenuto il d.l. 30 dicembre 1987, n. 536 (Fiscalizzazione degli
oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno,
interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione
dell'I.N.P.S.) convertito, con modificazioni nella legge 29 febbraio
1988, n. 48, il quale all'art. 6, comma 27, ha stabilito che "Per
reddito d'impresa di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni ed
integrazioni, ed all'articolo 2 del decreto-legge 22 dicembre 1981,
n. 791, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982,
n. 54, s'intende il reddito d'impresa relativo alla sola attività
per la quale si ha titolo all'iscrizione ai rispettivi elenchi";
che, poiché spetta all'interprete stabilire se tale nuova
disposizione spieghi effetti su quelle impugnate, occorre rimettere
gli atti al giudice a quo affinché proceda ad un nuovo esame della
rilevanza della questione sollevata in relazione allo jus
superveniens.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Parma.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:866 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte