Ordinanza n. 868/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/07/1988 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 903/1977
- art. 42Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.
- art. 42legge 903/1977
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 51Costituzione
- art. 10d.l. 17/1983
citata
- art. 37Costituzione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4 della legge
9 dicembre 1977, n. 903 ("Parità di trattamento tra uomini e donne
in materia di lavoro") e 42, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre
1973, n. 1092 ("T.U. delle norme sulle prestazioni previdenziali a
favore dei dipendenti civili e militari dello Stato"), promosso con
ordinanza emessa il 13 novembre 1987 dal Consiglio di Stato - Sezione
VI giurisdizionale sul ricorso proposto da Pieretto Silvio contro il
Ministero della Pubblica Istruzione, iscritta al n. 55 del registro
ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visti l'atto di costituzione di Pieretto Silvio nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 giugno 1988 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che il Consiglio di Stato, Sez. VI, con ordinanza 13
novembre 1987 (R.O. n. 55 del 1988) - emanata nel corso di un
giudizio promosso da un dipendente statale di sesso maschile, il
quale chiedeva di essere collocato a riposo fruendo dell'aumento di
cinque anni previsto per le lavoratrici coniugate o con prole - ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della
l. 9 dicembre 1977, n. 903 e dell'art. 42, terzo comma, del d.P.R.
29 dicembre 1973, n. 1092, sotto il profilo che essi limiterebbero
ingiustificatamente alle sole dipendenti statali, coniugate o con
prole a carico, il beneficio di un aumento del servizio effettivo
fino al massino di cinque anni, ai fini del compimento
dell'anzianità per il diritto alla pensione ordinaria, in caso di
dimissioni, escludendone i dipendenti di sesso maschile;
che secondo il giudice a quo le norme anzidette contrasterebbero
con gli artt. 3 e 51 Cost., non sussistendo valide ragioni per tale
esclusione;
Considerato che l'art. 4 della legge n. 903 del 1977 consente alla
lavoratrice, per la quale la legge prevede limiti di età per il
collocamento a riposo inferiori rispetto agli uomini, la facoltà di
restare in servizio sino al raggiungimento degli stessi limiti di
età previsti per gli uomini (cfr. al riguardo Corte cost. 29 aprile
1988, n. 498 e 18 giugno 1986, n. 137);
che tale norma, pertanto, non attiene al beneficio in
discussione e non è applicabile nel giudizio a quo, essendo la
facoltà di pensionamento anticipato, riservata alla dipendente
statale coniugata o con prole, disciplinata unicamente dall'art. 42
del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092;
che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4
della l. 9 dicembre 1977, n. 903 va perciò dichiarata manifestamente
inammissibile (cfr. al riguardo Corte cost. 3 marzo 1988, n. 251);
che, quanto alla questione relativa all'art. 42 del d.P.R. 29
dicembre 1973, n. 1092, questa Corte ha già affermato (sentenza 29
aprile 1988, n. 498) che l'attribuzione alla donna di un trattamento
di maggior favore rispetto all'uomo in tema di pensionamento per
vecchiaia non contrasta col principio di parità in materia di
lavoro;
che, infatti, l'attribuzione di benefici ai fini del
collocamento anticipato in pensione delle lavoratrici, rispetto ai
lavoratori, trova razionale giustificazione nella particolare
vocazione familiare della donna, riconosciutale dall'art. 37 Cost. in
relazione alla sua attività lavorativa;
che tale giustificazione appare ancor più valida riguardo a
benefici che, come quello in questione, tendono a consentire alla
donna una tempestiva scelta in favore di una maggiore realizzazione
della propria personalità nell'ambito familiare;
che, pertanto, la differenza di trattamento lamentata dal
giudice a quo non è irragionevole e spetta unicamente al legislatore
di valutare, in relazione all'evoluzione della società ed alle
implicazioni finanziarie inerenti al sistema previdenziale,
l'opportunità di abrogare o modificare la norma in esame (come del
resto ha, in parte, già fatto con l'art. 10 del D.L. 29 gennaio
1983, n. 17, conv. nella l. 25 marzo 1983, n. 79);
che appare manifesto, quindi, che la norma impugnata non
contrasta con l'art. 3 Cost., né tanto meno con l'art. 51 Cost. non
frapponendo essa alcun ostacolo alla parità di accesso agli uffici
pubblici da esso garantita;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87 e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara:
a) la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4 della l. 9 dicembre 1977, n.
903 ("Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di
lavoro"), sollevata dal Consiglio di Stato con ordinanza 13 novembre
1987 (R.O. n. 55 del 1988), in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost.;
b) la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 42, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre
1973, n. 1092 ("T.U. delle norme sulle prestazioni previdenziali a
favore dei dipendenti civili e militari dello Stato"), sollevata con
la stessa ordinanza in relazione agli artt. 3 e 51 Cost.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:868 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte