Ordinanza n. 87/1967
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/07/1967 · relatore Aldo Sandulli
Norme in gioco
citata
- art. 1d.lgs. 203/1945
- art. 26legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 del D. L.
Lgt. 12 aprile 1945, n. 203, contenente norme sulla composizione della
Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, promossi con
le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 12 dicembre 1966 dalla Giunta provinciale
amministrativa in s.g. di Milano sul ricorso di Piazza Antonino contro
l'Amministrazione provinciale di Milano, iscritta al n. 26 del Registro
ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 77 del 25 marzo 1967;
2) ordinanza emessa il 25 novembre 1966 dalla Giunta provinciale
amministrativa in s.g. di Torino sul ricorso di Tessore Maddalena e
Garando Giovanni contro il Sindaco di Collegno, iscritta al n. 38 del
Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 89 dell'8 aprile 1967.
Udita nella camera di consiglio del 1 giugno 1967 la relazione del
Giudice Aldo Sandulli.
Ritenuto che entrambe le ordinanze sono state regolarmente
notificate alle parti private ed al Presidente del Consiglio dei
Ministri, comunicate ai Presidenti del Senato e della Camera dei
Deputati, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;
che nessuno si è costituito innanzi a questa Corte;
che con le due indicate ordinanze, è stata sollevata questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1 del D.L. Lgt. 12 aprile 1945,
n. 203, contenente norme sulla composizione della Giunta provinciale
amministrativa in sede giurisdizionale, in relazione alle disposizioni
degli artt. 25, comma primo, 101, comma secondo, 108, somma secondo,
della Costituzione;
Considerato che questa Corte con la sentenza 16-22 marzo 1967, n.
30, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 del
decreto legislativo 12 aprile 1945, n. 203;
che, in simili casi, secondo la giurisprudenza costante, la
questione sottoposta alla Corte deve essere dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte Costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale sollevata dalle ordinanze indicate in epigrafe ed ordina
il rinvio degli atti alle Giunte provinciali amministrative di Milano e
di Torino.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1967.
GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO
- NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA -
MICHELE FRAGALI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI.
ECLI:IT:COST:1967:87 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte