Ordinanza n. 87/1972
Altra decisione · depositata il 04/05/1972 · relatore Vezio Crisafulli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1r.d.l. 2448/1927
- art. 1d.l. 2448/1927
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo
comma, del r.d.l. 22 dicembre 1927, n. 2448 (provvedimenti a favore del
Comune di San Remo), convertito in legge 27 dicembre 1928, n. 3125,
promosso con ordinanza emessa il 10 giugno 1969 dal Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale - sezione V - sul ricorso della società A.T.A.
(Attività turistiche alberghiere) contro il Ministero dell'interno ed
il Comune di San Remo, iscritta al n. 406 del registro ordinanze 1969 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 299 del 26
novembre 1969.
Visti gli atti di costituzione della società A.T.A. (Attività
turistiche alberghiere), del fallimento della società A.T.A., del
Comune di San Remo e l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1972 il Giudice
relatore Vezio Crisafulli;
uditi per la società A.T.A. l'avv. prof. Giuseppe Guarino, che ha
parlato anche per il curatore del fallimento della società medesima,
l'avv. Leopoldo Piccardi, per il Comune di San Remo, ed il sostituto
avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto che, nel corso di due procedimenti poi riuniti, promossi
su ricorsi della società A.T.A. (Attività turistiche alberghiere)
nei confronti del Comune di San Remo e del Ministero dell'interno, il
Consiglio di Stato, con ordinanza del 10 giugno 1969, sollevava
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, del
decreto legge 22 dicembre 1927, n. 2448, e relativa legge di
conversione 27 dicembre 1928, n. 3125, che dà "facoltà al Ministro
per l'interno di autorizzare, anche in deroga alle leggi vigenti,
purché senza aggravio per il bilancio dello Stato, il Comune di San
Remo ad adottare tutti i provvedimenti necessari per poter addivenire
all'assestamento del proprio bilancio e all'esecuzione delle opere
pubbliche indilazionabili", per contrasto con gli artt. 76, 25, secondo
comma, e 3 della Costituzione;
che i predetti ricorsi della società A.T.A. erano diretti ad
ottenere l'annullamento del provvedimento del 26 settembre 1968, con
cui il Ministro per l'interno negava l'approvazione alla delibera del
Consiglio comunale di San Remo che prorogava per il quinquennio
1968-1973 la concessione della gestione del Casinò municipale, con
connessa autorizzazione all'esercizio del giuoco d'azzardo, alla
società A.T.A., già concessionaria nel precedente quinquennio,
nonché delle delibere successivamente adottate dallo stesso Consiglio
comunale e concernenti rispettivamente l'adozione del nuovo capitolato
di oneri per l'appalto della gestione del Casinò e lo schema del
relativo avviso d'asta, ed impugnavano altresì il decreto con cui il
Ministro per l'interno aveva approvato con modifiche tali delibere,
come pure, infine, l'avviso d'asta emanato dal Sindaco di San Remo il
12 gennaio 1969;
che dinanzi a questa Corte si costituivano la società A.T.A.,
rappresentata e difesa dagli avvocati prof. Giuseppe Guarino e Franco
Moreno, ed il Comune di San Remo, rappresentato e difeso dall'avv.
Leopoldo Piccardi, ed interveniva il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'avvocato generale dello Stato;
che, perdurando la sospensione del giudizio a quo, veniva
dichiarato il fallimento della società A.T.A. e gli avvocati prof.
Guarino e Moreno esibivano una nuova procura rilasciata dal curatore al
fallimento, debitamente autorizzato dal giudice delegato.
Considerato che la sopravvenuta dichiarazione di fallimento della
società A.T.A. - ricorrente davanti al Consiglio di Stato - appare
suscettibile di esplicare sul rapporto sostanziale dedotto in quel
giudizio e sulla stessa capacità e legittimazione processuale delle
parti una incidenza che non spetta a questa Corte determinare.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Consiglio di stato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1972:87 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte