Ordinanza n. 87/1978
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/12/1978 · relatore Arnaldo Maccarone
Norme in gioco
citata
- art. 69Ordinamento penitenziario
- art. 5legge 260/1949
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra i
poteri dello Stato, sollevato dal Magistrato di sorveglianza presso il
Tribunale di Bologna, con ricorso 10 gennaio 1977, nei confronti del
Ministero di Grazia e Giustizia, relativo al valore ed alla efficacia
dei provvedimenti di cui all'art. 69 della legge 26 luglio 1975, n.
354, iscritto al n. 12 del reg. a.r. 1978.
Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1978 il Giudice
relatore Arnaldo Maccarone.
Ritenuto che il Magistrato di Sorveglianza presso il Tribunale di
Bologna - provvedendo, a termini dell'art. 69 della legge 26 luglio
1975, n. 354, sul reclamo proposto da alcuni detenuti ammessi a
prestare attività lavorativa, i quali rivendicavano il diritto alla
retribuzione per le giornate festive infrasettimanali nelle quali non
avevano prestato la loro opera - con ordine di servizio in data 22
novembre 1976 riteneva fondata la pretesa in base all'art. 5 della
legge 27 maggio 1949, n. 260 e disponeva che ai detenuti anzidetti
fosse corrisposta la mercede richiesta;
che il Ministero di Grazia e Giustizia rifiutava l'esecuzione di
tale ordine di servizio, ritenendolo non vincolante per
l'amministrazione ed opinando che la mercede fosse dovuta ai detenuti
solo in caso di effettiva prestazione di attività lavorativa;
che il Magistrato di Sorveglianza, con ricorso del 10 gennaio 1977
pervenuto alla cancelleria di questa Corte il 27 giugno 1978, sollevava
conflitto di attribuzione nei confronti del Ministro di Grazia e
Giustizia, chiedendo che fosse precisata la qualificazione giuridica
degli ordini di servizio e fosse stabilito se l'amministrazione sia
tenuta ad eseguirli.
Considerato che per l'ammissibilità del conflitto è necessario, a
norma dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953, il concorso di requisiti
soggettivi ed oggettivi e cioè che il conflitto sorga tra organi
competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui
appartengono e riguardi la delimitazione della sfera di attribuzioni
determinata per i vari poteri da norme costituzionali;
che nella fattispecie in esame difetta il requisito di ordine
soggettivo; invero, la giurisprudenza di questa Corte (cfr. ordinanze
nn. 228 e 229 del 1975, n. 49 del 1977) ha riconosciuto la
legittimazione ad essere parti in conflitti di attribuzione ai singoli
organi del potere giudiziario, esplicando essi le loro funzioni in
situazione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita ma
limitatamente all'esercizio dell'attività giurisdizionale;
che in questa non può essere ricompresa la potestà del Magistrato
di Sorveglianza di decidere con ordine di servizio sui reclami dei
detenuti concernenti la qualifica lavorativa e la mercede (art. 69,
comma quinto lett. a della legge n. 354 del 1975), non essendo sul
piano delle garanzie assicurati alle parti mezzi di difesa; tale
procedimento non sostituisce perciò la tutela giurisdizionale, che è
riservata al giudice dei diritti;
che gli anzidetti rilievi assorbono ogni altra questione e
determinano l'inammissibilità del ricorso.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione
indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 1978.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1978:87 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte