Ordinanza n. 87/1983
Questione dichiarata infondata · depositata il 07/04/1983 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 74d.P.R. 597/1973
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 74, comma
secondo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) promosso con ordinanza
emessa il 22 ottobre 1981 dalla Commissione tributaria di primo grado
di Milano, sul ricorso proposto dalla S.p.a. Acque e Terme di Bognanco,
iscritta al n. 197 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 234 del 25 agosto 1982.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 1983 il Giudice
relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che, con ordinanza 22 ottobre 1981, la Commissione
tributaria di primo grado di Milano, nel giudizio concernente il
ricorso proposto dalla S.p.A. Acque e Terme di Bognanco, sollevava
questione di legittimità costituzionale dell'art. 74, comma secondo,
d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 con riferimento agli artt. 3 e 53
Cost.,
che - secondo i primi giudici - il predetto comma, limitando la
deducibilità di costi e di oneri, non di competenza dell'esercizio cui
si riferisce la tassazione, a quelli imputati al conto profitti e
perdite di un periodo d'imposta precedente, e mai a quelli imputati a
periodo successivo, violerebbe il principio di uguaglianza (art. 3
Cost.) in relazione al dovere di assolvere gli obblighi fiscali in base
alla capacità contributiva; e ciò in quanto si verificherebbe un
trattamento diverso fra due cittadini di cui l'uno abbia spostato in
avanti un costo, e l'altro l'abbia invece anticipato,
che soltanto il Presidente del Consiglio dei ministri ha spiegato
intervento, tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la
questione sia dichiarata infondata.
Considerato che su analoga questione, incentrata sulla stessa
disposizione di legge e sugli stessi parametri costituzionali, questa
Corte si è già pronunziata colla sent. n. 186/82 che l'ha dichiarata
non fondata,
che, nell'ora citata sentenza, la Corte ha rilevato come la norma
impugnata, avendo carattere meramente probatorio, opera in modo
razionale e senza determinare situazioni di ingiustificata disparità
di trattamento, e senza violare il principio sostanziale della
capacità contributiva, in quanto è in potere e dovere del
contribuente di precostituire agevolmente la prova legale prevista
dalla norma tributaria, che stabilisce come e quando debbano essere
registrati costi ed oneri nelle adeguate scritture contabili,
che l'ordinanza di rimessione non ha portato ragioni che inducano a
discostarsi dai cennati principi, sì che la sollevata questione appare
manifestamente infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 74, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n.
597, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano in
riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 marzo 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:87 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte