Ordinanza n. 87/1993
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/03/1993 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 415/1991
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio per la correzione di errore materiale contenuto nella
sentenza n. 25 del 12 gennaio 1993;
Udito nella Camera di consiglio del 10 febbraio 1993 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ravvisata la necessità di correggere l'errore materiale occorso
nella sentenza n. 25 del 12 gennaio 1993, dipendente dalla
riproduzione meccanica del testo depositato della sentenza medesima;
Visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dispone che nella sentenza n. 25 del 12 gennaio 1993 sia corretto
il seguente errore materiale: 1) nel dispositivo, dopo la parola
"dichiara", inserire le seguenti:
"inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli
artt. 2, comma 2, della legge 31 dicembre 1991 n. 415 (Legge
finanziaria 1992), nella parte in cui approva le tabelle A e B per
gli anni 1993 e 1994; 7, comma 1, della legge 31 dicembre 1991, n.
431 (Rifinanziamento delle leggi 22 marzo 1985, n. 111, e 14 giugno
1989, n. 234, concernenti interventi a favore del settore
navalmeccanico e armatoriale); 9, commi 1 e 2, della legge 31
dicembre 1991, n. 433 (Disposizioni per la ricostruzione e la
rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990
nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa); 42, commi 6 e 7, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate); 4,
comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 140 (Interventi per la
realizzazione di opere di rilevanza nazionale nel settore della
irrigazione, nonché per la concessione di mutui a tasso agevolato
per operazioni di credito, a sostegno della cooperazione agricola di
rilevanza nazionale); 1, comma 2, e 5 del decreto legge 7 gennaio
1992, n. 5 (Autorizzazione di spesa per la perequazione del
trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in
relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12
giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei
trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti
categorie delle altre forze di polizia), convertito, con
modificazioni, nella legge 6 marzo 1992, n. 216; 7, 11 e 14, comma 1,
del decreto legge 18 gennaio 1992, n. 9 (Disposizioni urgenti per
l'adeguamento degli organici delle forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il potenziamento delle
infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle forze di
polizia), convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio
1992, n. 217, sollevate dalla Corte dei conti, in riferimento
all'art. 81, quarto comma, della Costituzione, con l'ordinanza
indicata in epigrafe;".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria l'11 marzo 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:87 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte