Ordinanza n. 87/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/03/2000 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 641, primo
comma, e 645, primo comma, del codice di procedura civile, promosso
con ordinanza emessa il 4 gennaio 1999 dal giudice di pace di
Stradella sul ricorso proposto da Riccardi Elisa contro il Condominio
Emilia di Stradella, iscritta al n. 197 del registro ordinanze 1999,
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima
serie speciale, dell'anno 1999.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 2000 il giudice
relatore Fernanda Contri.
Ritenuto che il giudice di pace di Stradella, con ordinanza
emessa il 4 gennaio 1999, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e
24 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 641, primo comma, del codice di procedura civile, nella
parte in cui non prevede l'avvertimento che l'opponente deve
proporre, a pena di decadenza, nell'atto di opposizione le eventuali
domande riconvenzionali e dell'art. 645, primo comma, del medesimo
codice, nella parte in cui non prevede espressamente che l'opponente
deve proporre nell'atto di opposizione, a pena di decadenza, le
eventuali domande riconvenzionali;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato,
concludendo per la inammissibilità o comunque per la infondatezza
delle questioni.
Considerato che identiche questioni, ancorché più ampie, in
quanto aventi ad oggetto anche gli artt. 318, 319 e 638 cod. proc.
civ., sono già state sollevate dallo stesso rimettente nell'ambito
del medesimo giudizio;
che, con ordinanza n. 282 del 1998, tali questioni sono state
dichiarate manifestamente inammissibili da questa Corte per difetto
di rilevanza nella definizione del giudizio principale, in quanto,
non essendo stata formulata, ad opera della parte opposta, una
espressa eccezione in ordine alla inammissibilità della domanda
riconvenzionale, le questioni stesse risultavano sollevate in modo
del tutto astratto;
che, restando immutata la situazione processuale relativa
alla domanda riconvenzionale - come si rileva dall'ordinanza di
rimessione, nella quale si dà atto che la parte opposta ha precisato
le conclusioni "come da comparsa di costituzione e risposta" -, e non
emergendo nuovi e diversi elementi - come espressamente riportato in
ordinanza - rispetto a quelli già valutati da questa Corte ai fini
della rilevanza, le questioni devono dichiararsi ancora una volta
manifestamente inammissibili;
che in presenza di una pronuncia avente contenuto decisorio,
come è quella che abbia accertato un difetto di rilevanza non
modificabile dal giudice a quo non è consentito al medesimo
rimettente riproporre nel medesimo giudizio la stessa questione,
poiché ciò si concreterebbe nella impugnazione della precedente
decisione della Corte, inammissibile alla stregua dell'ultimo comma
dell'art. 137 della Costituzione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 641, primo comma, e 645,
primo comma, del codice di procedura civile, sollevate, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice di pace
di Stradella con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 marzo 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:87 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte