Ordinanza n. 87/2001
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/03/2001 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 10legge 3267/1923
- art. 5legge 3267/1923
- art. 43legge 340/1971
- art. 23legge 950/1967
- art. 11legge 3267/1923
- art. 11legge 689/1981
- art. 114legge 689/1981
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 23,
penultimo comma della legge della Regione Veneto 13 settembre 1978,
n. 52 (legge forestale regionale), promosso con ordinanza emessa il
23 febbraio 1999 dal pretore di Bassano del Grappa, sezione
distaccata di Asiago, nel procedimento civile vertente tra Frigo
Valentino e il comune di Roana, iscritta al n. 295 del registro
ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 21, 1ª serie speciale, dell'anno 1999;
Visti l'atto di costituzione di Frigo Valentino nonché l'atto di
intervento della Regione Veneto;
Udito nell'udienza pubblica del 23 gennaio 2001 il giudice
relatore Riccardo Chieppa;
Uditi l'avvocato Luigi Manzi per Frigo Valentino e l'avvocato
Fabio Lorenzoni per la Regione Veneto;
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile, promosso
avverso l'ordinanza di ingiunzione emessa dal sindaco del comune di
Roana, con cui veniva applicata una sanzione amministrativa
pecuniaria per la violazione di prescrizioni di massima e di polizia
forestale, il pretore di Bassano del Grappa, sezione distaccata di
Asiago, con ordinanza 23 febbraio 1999, ha sollevato, d'ufficio,
questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 23,
penultimo comma, della legge della Regione Veneto 13 settembre 1978,
n. 52 (legge forestale regionale), nella parte in cui, non prevedono
che l'approvazione delle suddette prescrizioni da parte del Consiglio
regionale sia seguita dalla promulgazione da parte del Presidente
della Giunta regionale della Regione Veneto per contrasto con
l'art. 121, quarto comma, della Costituzione;
che in ordine alla rilevanza, il giudice rimettente
sottolinea che l'eventuale accoglimento della questione proposta, con
conseguente riconoscimento della natura regolamentare delle
prescrizioni di massima e di polizia forestale, condurrebbe
all'invalidità ex tunc del provvedimento sanzionatorio;
che, nel merito, il giudice a quo richiama l'art. 10 del
regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, il quale prevede che
le prescrizioni di massima e di polizia forestale siano redatte in
forma di regolamento, nonché l'art. 5 della legge regionale n. 52
del 1978, il quale dispone che la Giunta regionale provveda ad
elaborare le più volte ripetute prescrizioni, da sottoporre
all'approvazione del Consiglio regionale; ed infine, l'art. 23,
penultimo comma, della stessa legge regionale, il quale contempla che
il Consiglio regionale approvi le direttive e le norme concernenti la
pianificazione forestale predisposte dalla Giunta regionale;
che in tale contesto normativo nulla è disposto in ordine
alla promulgazione; questa avrebbe dovuto - secondo la prospettazione
del giudice a quo - seguire la procedura di promulgazione prevista
dalla norma costituzionale invocata e ribadita dall'art. 43, quarto
comma, della legge 22 maggio 1971, n. 340 (Statuto della Regione
Veneto);
che avanti a questa Corte si è costituita la parte privata
nel giudizio a quo la quale ha eccepito, preliminarmente, la
inammissibilità, concludendo per la infondatezza della questione sul
rilievo che la qualificazione giuridica dell'atto normativo, di cui
il provvedimento sanzionatorio farebbe applicazione, competerebbe
allo stesso giudice a quo; questi sarebbe in possesso degli strumenti
necessari per stabilirne e riconoscerne la natura regolamentare e
negarne, quindi, l'applicazione, con conseguente annullamento
dell'atto impugnato;
che è altresì intervenuta la Regione Veneto, che ha
eccepito, in via preliminare, la inammissibilità della questione,
atteso che il giudice a quo non avrebbe tenuto conto che la sanzione
amministrativa irrogata trovasse la propria fonte direttamente nelle
previsioni di cui al regio decreto-legge n. 3267 del 1923 e nella
legge 9 ottobre 1967, n. 950, a nulla rilevando la eventuale natura
regolamentare delle prescrizioni di massima e di poliziaforestale;
che, nel merito, dopo aver precisato che l'art. 23 della
legge della Regione Veneto n. 52 del 1978 è stato integralmente
sostituito prima dall'art. 3 della legge regionale 29 luglio 1994,
n. 34 e, da ultimo, dall'art. 3 della legge regionale 27 giugno 1997,
n. 25, sottolinea che il problema di costituzionalità si porrebbe
per il solo art. 5 della legge regionale n. 52 del 1978 e procede ad
una ricostruzione storica della potestà regolamentare sia del potere
esecutivo sia degli enti locali;
che tale potestà regolamentare sarebbe stata - nell'ambito
istituzionale dell'epoca - limitata alla normativa d'attuazione delle
leggi sulla base di un'attribuzione con legge statale; mentre oggi,
alla luce dei principia tratti dall'esperienza costituzionale e in
relazione al trasferimento di competenze in attuazione dell'art. 117
della Costituzione, è intervenuta la legge regionale n. 52 del 1978,
che ha previsto, all'art. 5, che le prescrizioni di massima e di
polizia forestale fossero sottoposte alla semplice "approvazione del
Consiglio regionale", scegliendo, in piena autonomia normativa, che
l'atto in questione avesse natura di atto amministrativo a contenuto
generale non normativo;
che con successiva memoria, la parte privata ha puntualizzato
che, in mancanza di diversa previsione espressa del legislatore
regionale del 1978, le prescrizioni di massima e di polizia forestale
debbano avere natura regolamentare, a nulla rilevando le
argomentazioni regionali con richiami ad atti amministrativi di
approvazione della strumentazione urbanistica, con ciò confondendosi
gli atti normativi con gli atti a contenuto generale;
Considerato che, quanto alla rilevanza della questione di
legittimità costituzionale, il giudice a quo si è limitato ad
affermare che in caso di rigetto dovrebbe concludersi per la piena
operatività delle prescrizioni di massima e di polizia forestale e
che l'atto impugnato sarebbe legittimamente emanato; di contro, in
caso di accoglimento, constatata la inefficacia delle stesse
prescrizioni di massima, si perverrebbe ad una invalidazione
dell'atto sanzionatorio, perché emesso in assenza di alcuna base
normativa;
che il giudice a quo non ha preso in considerazione che era
di sua spettanza il potere di decidere sulla natura delle
prescrizioni di massima e, quindi, sugli effetti, rispetto al caso
concreto, della mancata c.d. "promulgazione" o comunque degli
eventuali vizi procedimentali o del mancato o meno completamento
della procedura con le conseguenze della inefficacia ed
inoperatività delle stesse, qualora fossero state ritenute
rientranti nella previsione statutaria dell'art. 43, quarto comma,
dello Statuto della Regione Veneto (legge 22 maggio 1971, n. 340), in
riferimento anche alla previsione dell'art. 121 della Costituzione
(nel testo originario, che affidava al Consiglio regionale
l'esercizio "delle potestà regolamentari attribuite alla Regione",
testo anteriore alla sopravvenuta modifica introdotta dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, che ha eliminato
l'obbligatorietà della approvazione dei regolamenti da parte del
Consiglio regionale o in altri termini ha consentito di fare venire
meno la riserva di esclusiva competenza dei Consigli regionali del
potere di adottare regolamenti);
che lo stesso giudice avrebbe potuto egualmente definire, per
la parte che interessa, il giudizio a quo indipendentemente dalla
risoluzione della questione di legittimità costituzionale, anche
nella ipotesi in cui avesse ritenuto le prescrizioni di massima,
nella parte di cui si discute la violazione, prive di contenuto
normativo e non aventi natura regolamentare, nel senso, cioè di
considerarle quali prescrizioni, quasi esclusivamente tecniche,
contenute in atto amministrativo generale, esaminando e risolvendo i
vizi procedimentali eventualmente denunciati;
che, in ogni caso, il fondamento legislativo della sanzione
amministrativa contestata deve rinvenirsi - dopo la dichiarazione di
illegittimità costituzionale dell'art. 11 del regio decreto-legge 30
dicembre 1923, n. 3267 (sentenza n. 26 del 1966) - nella legge 9
ottobre 1967, n. 950 (Sanzioni per i trasgressori delle norme di
polizia forestale), i cui importi sono stati elevati dall'art. 11
della legge 1° marzo 1975, n. 47, dall'art. 114, secondo comma, della
legge 24 novembre 1981, n. 689, essendo compito del giudice
verificare se e quale prescrizione di massima corrispondente alla
violazione addebitata (taglio abusivo di 142 piante di abete rosso)
con irrogazione della sanzione amministrativa prevista dalla legge
fosse efficace ed operante;
che il giudice rimettente non ha preso in considerazione che
l'art. 23 della legge della Regione Veneto n. 52 del 1978 (una delle
due norme denunciate) era stato integralmente sostituito una prima
volta dall'art. 3 della legge regionale 29 luglio 1994, n. 34 e poi
dalla legge regionale 27 giugno 1997, n. 25 (Modifica della legge
regionale 13 settembre 1978, n. 52, "Legge forestale regionale" e
dell'art. 20 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58, in
materia di vincolo idrogeologico), che ha accentuato la funzione
pianificatoria nella disciplina della utilizzazione dei boschi;
che pertanto risulta la manifesta inammissibilità della
questione sollevata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 5 e 23, penultimo comma,
della legge della Regione Veneto 13 settembre 1978, n. 52 (Legge
forestale regionale), sollevata, in riferimento all'art. 121, quarto
comma, della Costituzione, dal pretore di Bassano del Grappa, sezione
distaccata di Asiago, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2001.
Il Presidente: Santosuosso
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 marzo 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:87 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte