Ordinanza n. 870/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/07/1988 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 55d.P.R. 634/1972
usata come parametro
citata
- art. 1306Codice civile
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 55 del d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro),
promosso con ordinanza emessa il 27 maggio 1987 dalla Commissione
tributaria di primo grado di Macerata sul ricorso proposto da
Boldrini Eucherio Antonio contro l'Ufficio del Registro di Tolentino,
iscritta al n. 531 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale,
dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1988 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 27 maggio 1987 dalla
Commissione tributaria di primo grado di Macerata, sul ricorso
proposto da Boldrini Eucherio Antonio contro l'Ufficio del Registro
di Tolentino, è stata sollevata questione di legittimità
costituzionale dell'art. 55 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 (Disciplina
dell'imposta di registro), nella parte in cui, "pur prevedendo la
solidarietà passiva quanto all'imposta di registro, non consente al
coobbligato che non sia insorto avverso l'accertamento di rettifica
pur a lui notificato, di avvalersi del giudicato più favorevole
formatosi in capo al condebitore che abbia esperito gli opportuni
mezzi di impugnazione", per contrasto con gli artt. 53 e 97 Cost.;
Considerato che la questione si appalesa in termini
sostanzialmente analoghi ad altra (pure coinvolgente l'art. 55 d.P.R.
26 ottobre 1972 n. 634) già dichiarata manifestamente infondata:
l'applicabilità all'obbligazione solidale tributaria dei principi di
cui all'art. 1306, secondo comma, c.c. priva l'impugnata normativa di
censure d'incostituzionalità nei termini prospettati (ord. n. 544
del 1987);
che, non sussistendo ragioni idonee a modificare quanto già
deciso, va dichiarata la manifesta infondatezza anche della presente
questione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n.87 e 9 delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 55 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 (Disciplina
dell'imposta di registro), sollevata, in riferimento agli artt. 53 e
97 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Macerata con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:870 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte