Corte costituzionale

Ordinanza n. 870/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/07/1988 · relatore Giuseppe Borzellino

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 55d.P.R. 634/1972

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 55 del d.P.R.

26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro),

promosso con ordinanza emessa il 27 maggio 1987 dalla Commissione

tributaria di primo grado di Macerata sul ricorso proposto da

Boldrini Eucherio Antonio contro l'Ufficio del Registro di Tolentino,

iscritta al n. 531 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale,

dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1988 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 27 maggio 1987 dalla

Commissione tributaria di primo grado di Macerata, sul ricorso

proposto da Boldrini Eucherio Antonio contro l'Ufficio del Registro

di Tolentino, è stata sollevata questione di legittimità

costituzionale dell'art. 55 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 (Disciplina

dell'imposta di registro), nella parte in cui, "pur prevedendo la

solidarietà passiva quanto all'imposta di registro, non consente al

coobbligato che non sia insorto avverso l'accertamento di rettifica

pur a lui notificato, di avvalersi del giudicato più favorevole

formatosi in capo al condebitore che abbia esperito gli opportuni

mezzi di impugnazione", per contrasto con gli artt. 53 e 97 Cost.;

Considerato che la questione si appalesa in termini

sostanzialmente analoghi ad altra (pure coinvolgente l'art. 55 d.P.R.

26 ottobre 1972 n. 634) già dichiarata manifestamente infondata:

l'applicabilità all'obbligazione solidale tributaria dei principi di

cui all'art. 1306, secondo comma, c.c. priva l'impugnata normativa di

censure d'incostituzionalità nei termini prospettati (ord. n. 544

del 1987);

che, non sussistendo ragioni idonee a modificare quanto già

deciso, va dichiarata la manifesta infondatezza anche della presente

questione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n.87 e 9 delle

Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 55 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 (Disciplina

dell'imposta di registro), sollevata, in riferimento agli artt. 53 e

97 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Macerata con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:870 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte