Ordinanza n. 871/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/07/1988 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 16d.P.R. 636/1972
- art. 38Riscossione imposte sul reddito
- art. 4legge 825/1971
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 43 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi), promossi con n. 6 ordinanze
emesse il 9 maggio 1986 dalla Commissione tributaria di II grado di
Milano sui ricorsi proposti da Beretta Gianfranco, Giudice Antonio ed
altri e Cappelli Alberto contro l'ufficio II.DD. di Milano e
dell'ufficio II.DD. di Milano contro Motta Giovanni, Scovena Roberto
e Fabbricotti Giovanni, rispettivamente iscritte ai nn. 562, 563,
564, 565, 566 e 640 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 44 e 47, prima serie speciale
dell'anno 1987;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1988 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con sei ordinanze, aventi medesimo contenuto, emesse
il 9 maggio 1986, la Commissione tributaria di secondo grado di
Milano ha sollevato, per contrasto con l'art. 3 Cost., questione
incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 43 d.P.R. 29
settembre 1973 n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi), nella parte in cui determina la durata di
pendenza del rapporto tributario in modo - si assume -
ingiustificatamente maggiore per l'Amministrazione finanziaria
(cinque anni) rispetto al contribuente (sessanta giorni ex art.16
d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636; 18 mesi ex art. 38 d.P.R. 29 settembre
1973 n. 602);
che i giudizi a quibus vertono tutti sulle istanze di rimborso
(effettuate da contribuenti) dell'ILOR sul reddito di lavoro autonomo
soddisfatta relativamente agli anni 1974 - 1979; e tanto a seguito
della sentenza di questa Corte n. 42 del 1980 che ha pronunciato
l'illegittimità costituzionale degli artt. 4 n. 1 l. 9 ottobre 1971
n. 825 e 1, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 599,
concernente l'imposizione stessa per i redditi da lavoro autonomo non
assimilabili a quelli d'impresa;
che per il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuta
l'Avvocatura generale dello Stato, deducendo la manifesta
inammissibilità o infondatezza della questione prospettata;
Considerato che, per la loro identità, i giudizi vanno riuniti
per essere decisi con un'unica pronuncia;
che nessuna par condicio è ravvisabile nella specie, atteso che
i termini di raffronto ineriscono a situazioni ed esigenze diverse
(da un lato l'art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973 ai peculiari poteri di
accertamento del fisco, dall'altro gli artt. 16 d.P.R. n. 636 del
1972 e 38 d.P.R. n. 602 del 1973 alla articolata e complessa
disciplina dei rimborsi in favore del contribuente) che ben poteva il
legislatore, nella sua discrezionalità, regolare in modo differente;
che, pertanto, va dichiarata la manifesta infondatezza della
sollevata questione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art.43 d.P.R. 29
settembre 1973 n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi), sollevata, in riferimento all'art. 3
Cost., dalla Commissione tributaria di secondo grado di Milano con le
ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:871 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte