Ordinanza n. 872/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/07/1988 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10legge 482/1968
- art. 16legge 482/1968
citata
- art. 2932Codice civile
- art. 4Costituzione
- art. 2legge 482/1968
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10, primo
comma, e 16, quarto comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482
(Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le
pubbliche amministrazioni e le aziende private), promosso con
ordinanza emessa il 15 settembre 1987 dal Pretore di Bologna nel
procedimento civile vertente tra Pastore Alfonso e la s.p.a. Weber,
iscritta al n. 792 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53, prima serie speciale,
dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1988 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 15 settembre 1987, il Pretore
di Bologna, nel procedimento civile vertente tra Pastore Alfonso e
Weber S.p.a. ha sollevato in riferimento agli artt. 2; 3, secondo
capoverso (recte comma) e 4 Cost., questione di legittimità
costituzionale degli artt. 10, primo comma, e 16, quarto comma, della
legge 2 aprile 1968 n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni
obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende
private) "così come interpretata dalla Corte di Cassazione nel senso
che non è consentita la costituzione ex lege del rapporto di lavoro
con gli invalidi civili (e categorie assimilate) avviati
obbligatoriamente al lavoro e che è inammissibile il ricorso
all'art. 2932 c.c. per ottenere, in caso di rifiuto del datore di
lavoro di stipulare il contratto, l'esecuzione specifica
dell'obbligo";
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che questa Corte ha già ravvisato come l'imprenditore
sia sì obbligato alle assunzioni nell'area delle categorie protette
indubbiamente di cospicua caratterizzazione sociale e pur sempre -
tuttavia - finalizzate ad obiettive esigenze, stante l'equilibrio dei
valori costituzionali volti a preservare l'iniziativa economica da
restrizioni abnormi nelle scelte operative del suo svolgimento (sent.
n. 622 del 1987);
che, pertanto, non sussistendo ragioni per discostarsi da quanto
affermato, la questione si appalesa di manifesta infondatezza;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
e 9, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 10, primo comma e 16, quarto comma, della
legge 2 aprile 1968 n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni
obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende
private) sollevata dal Pretore di Bologna, con l'ordinanza in
epigrafe, in riferimento agli artt. 2; 3, secondo comma e 4 della
Costituzione;
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:872 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte