Ordinanza n. 873/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/07/1988 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3d.lgs. 655/1948
citata
- art. 116Costituzione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 3, del
d.l.vo 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei
conti per la Regione siciliana), promosso con ordinanza emessa il 13
gennaio 1987 dalla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la
Regione Siciliana, sul ricorso proposto da Caltagirone Matranga
Vincenza, iscritta al n. 798 del registro ordinanze 1987 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 54, prima serie speciale
dell'anno 1987;
Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1988 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 13 gennaio 1987 la Corte dei
conti - Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana - su ricorso
proposto da Caltagirone Matranga Vincenza ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 3 del decreto legislativo
6 maggio 1948 n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti
per la Regione siciliana), in riferimento agli artt. 3; 5; 25; 97,
primo comma; 116 della Costituzione e 23, primo comma, dello Statuto
della Regione siciliana;
Considerato che con sentenza n. 270 del 1988 è stata dichiarata
l'illegittimità costituzionale della richiamata norma, nella parte
in cui non prevede l'attribuzione alla Sezione giurisdizionale per la
Regione siciliana di ogni giudizio attribuito o attribuibile alla
giurisdizione della Corte dei conti;
che pertanto va dichiarata la manifesta inammissibilità di
quanto ora identicamente prospettato;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della l. 11 marzo 1953 n. 87 e
9, delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3, n. 3 del decreto legislativo
6 maggio 1948 n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti
per la Regione siciliana), sollevata - in riferimento agli artt. 3;
5; 25; 97, primo comma; 116 della Costituzione e 23, primo comma,
dello Statuto della Regione siciliana - dalla Corte dei conti,
sezione giurisdizionale per la Regione siciliana con l'ordinanza in
epigrafe, poiché già dichiarata costituzionalmente illegittima con
sentenza n. 270 del 1988.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:873 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte