Ordinanza n. 88/1981
Questione dichiarata infondata · depositata il 01/06/1981 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 4legge 825/1971
- art. 1legge 825/1971
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 599 (Istituzione dell'imposta locale sui redditi),
promosso con ordinanza emessa il 29 febbraio 1980 dalla Commissione
tributaria di primo grado di Larino sul ricorso proposto da Iannucci
Clodomiro, iscritta al n. 784 del registro ordinanze 1980 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20 del 1981.
Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1981 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che, mediante un'ordinanza emessa il 29 febbraio 1980, la
Commissione tributaria di primo grado di Larino ha sollevato questione
di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 53
Cost. - del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, istitutivo dell'imposta
locale sui redditi, "nella parte in cui prevede l'applicazione di tale
imposta solo a carico dei lavoratori autonomi".
Considerato che, in tutti i suoi aspetti, la questione è stata
già risolta dalla Corte, con la sentenza n. 42 del 1980: la quale ha
dichiarato, da una parte, "l'illegittimità costituzionale dell'art.
4, n. 1, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e dell'art. 1, secondo
comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, in quanto non escludono i
redditi di lavoro autonomo, che non siano assimilabili ai redditi
d'impresa, dall'imposta locale sui redditi"; ed ha invece precisato,
d'altra parte, che non si rende necessario pronunciare il
corrispondente annullamento dell'art. 7 del citato decreto
presidenziale, "poiché la disciplina delle deduzioni a favore dei
lavoratori autonomi è resa a sua volta inoperante, circa i rapporti
ai quali non possa più essere applicato l'art. 1, già in forza della
dichiarazione d'illegittimità parziale della disciplina riguardante
il presupposto dell'imposta locale sui redditi".
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (sollevata in
riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., con l'ordinanza indicata in
epigrafe), già decisa con sentenza n. 42 del 1980.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - AEBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:88 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte