Ordinanza n. 88/1983
Altra decisione · depositata il 07/04/1983 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4d.l. 721/1981
- art. 2legge 784/1980
- art. 4legge 784/1980
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma
quarto, del d.l. 9 dicembre 1981, n. 721, recepito nella legge 5
febbraio 1982, n. 25 (cessazione del mandato conferito all'ENI ai sensi
dell'art. 2 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e norme di
attuazione del programma relativo alle società del gruppo SIR
predisposto ai sensi dell'art. 4 della stessa legge) promosso con
ordinanza emessa il 16 marzo 1982 dal Pretore di Carrara, nei
procedimenti civili riuniti vertenti tra Antognetti Giuseppe ed altri e
la Soc. Rumianca, iscritta al n. 273 del registro ordinanze 1982 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 269 del 29
settembre 1982.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 febbraio 1983 il Giudice
relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che il Pretore di Carrara, nei procedimenti civili
riuniti vertenti fra Antognetti Giuseppe ed altri contro la Soc.
Rumianca, ha sollevato, coll'ordinanza in epigrafe, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4, comma quarto, del d.l. 9
dicembre 1981, n. 721, recepito nella legge 5 febbraio 1982 n. 25, con
riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.,
che, secondo il primo giudice, la lettura letterale e logica del
detto articolo comporterebbe non soltanto la sospensione, fino al 31
dicembre 1983, delle azioni esecutive, ma anche l'estinzione di ufficio
di tutti i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del decreto,
ivi compresi quelli di cognizione, e la privazione d'ogni effetto dei
provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato,
che, perciò, si verificherebbe una grave discriminazione fra i
cittadini anche in relazione al diritto di difesa.
Considerato che, a parte il dubbio prospettabile sull'esattezza
della riportata interpretazione, la norma è stata comunque
autenticamente interpretata con legge 22 luglio 1982 n. 466, secondo
cui l'estinzione riguarda esclusivamente i procedimenti esecutivi,
che, pertanto, gli atti devono essere restituiti al primo giudice
affinché valuti l'incidenza della nuova legge sul caso di specie.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Pretore di Carrara.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 marzo 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:88 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte