Ordinanza n. 88/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/01/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 22d.l. 7/1970
- art. 8legge 533/1973
- art. 8legge 83/1970
usata come parametro
citata
- art. 148legge 533/1973
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22, primo
comma, del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7 (Norme in materia di
collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli), convertito in
legge 11 marzo 1970, n. 83 e dell'art. 8 della legge 11 agosto 1973
n. 533 (Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle
controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria),
promosso con l'ordinanza emessa il 3 febbraio 1981 dal Pretore di
Potenza nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Santarsiero
Carmela ed altra e il Servizio Contributi Agricoli Unificati,
iscritta al n. 194 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 200 dell'anno 1981;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che in una controversia relativa al diritto
all'iscrizione nell'elenco anagrafico dei lavoratori agricoli il
Pretore di Potenza, pronunziando sul pregiudiziale profilo della
proponibilità della domanda attrice, negata dal convenuto con
eccezione diretta a far valere l'inutile decorso del termine di cui
all'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970 n. 7 (Norme in materia di
collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli), convertito, con
modificazioni, in legge 11 marzo 1970 n. 83, ha sollevato, con
ordinanza in data 3 febbraio 1981, la questione di legittimità
costituzionale di tale norma o, in alternativa, dell'art. 8 della
legge 11 agosto 1973 n. 533 (Disciplina delle controversie
individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza
ed assistenza obbligatoria), rilevando che, in contrasto con l'art. 3
Cost., le censurate disposizioni avrebbero lasciato sopravvivere
un'ipotesi di decadenza dall'azione giudiziaria, mentre in materia di
prestazioni previdenziali l'ordinamento si ispira ormai al principio
dell'irrilevanza di ogni preclusione ostativa del riesame giudiziario
di pretese già oggetto di contestazione in sede amministrativa;
che il presupposto ermeneutico da cui muove l'esposta censura e
cioè la ritenuta persistente vigenza del suddetto termine di
decadenza di cui all'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970 è contraddetta
dal "diritto vivente", quale emerge dal consolidato orientamento
giurisprudenziale della Corte di Cassazione, secondo cui l'art. 8
della legge 11 agosto 1973 n. 533 e l'art. 148 disp. att. cod. proc.
civ. hanno rimosso sia i termini di decadenza contenuti nelle
procedure amministrative, sia quelli che, pur se estranei allo
stretto ambito delle medesime - come i termini posti per l'inizio
dell'azione giudiziaria -, sono ad esse strettamente collegati, in
quanto diretti a conferire al provvedimento amministrativo conclusivo
di dette procedure natura definitiva (v. Cass. 15 marzo 1985 n. 2009;
Cass. 15 maggio 1984 n. 2954; Cass. 12 dicembre 1981 n. 6587; ecc.);
che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale
relativa all'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970 n. 7 appare
manifestamente infondata, dovendosi ritenere, secondo il ricordato
"diritto vivente", che l'inutile decorso del termine in tale norma
previsto non esplica più effetto preclusivo della proponibilità
della domanda giudiziale;
che resta, conseguentemente, assorbito in tale rilievo l'esame
della questione alternativamente prospettata in riferimento all'art.
8 della legge 11 agosto 1973 n. 533;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 22, primo comma, del d.l. 3 febbraio 1970 n.
7, convertito, con modificazioni, in legge 11 marzo 1970 n. 83,
sollevata dal Pretore di Potenza, in riferimento all'art. 3 Cost.,
con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara assorbito l'esame della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 8 della legge 11 agosto 1973 n. 533,
alternativamente sollevata dallo stesso Pretore di Potenza, in
riferimento all'art. 3 Cost., con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:88 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte