Ordinanza n. 88/1990
Altra decisione · depositata il 26/02/1990 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo e
terzo comma, della legge della Regione Lombardia 27 marzo 1985, n. 22
(Interpretazione autentica dell'artt. 36 della legge regionale 29
novembre 1984, n. 60), promosso con ordinanza emessa il 19 gennaio
1989 dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sul
ricorso proposto da Senes Fabio ed altri contro la Regione Lombardia
ed altri, iscritta al n. 507 del registro ordinanze 1989 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie
speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di costituzione di Senes Fabio ed altri, nonché
l'atto di intervento della Regione Lombardia;
Udito nell'udienza pubblica del 17 gennaio 1990 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Uditi l'avv. Cesare Ribolzi per Senes Fabio ed altri e l'Avvocato
Vitaliano Lorenzoni per la Regione;
Ritenuto che, con ordinanza del 19 gennaio 1989, il Tribunale
amministrativo regionale per la Lombardia ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 4, 51 e 97
della Costituzione, dell'art. 1, secondo e terzo comma, della legge
della Regione Lombardia 27 marzo 1985, n. 22 (Interpretazione
autentica dell'art. 36 della legge regionale 29 novembre 1984, n.
60), nella parte in cui non prevede, ai fini del concorso per
l'accesso alla seconda qualifica funzionale dirigenziale, la
valutabilità delle funzioni svolte dai candidati, negli enti
pubblici di provenienza diversi dalla Regione, in posizioni
corrispondenti o assimilabili a quelle di dirigente di servizio o di
responsabile di ufficio, assolte nell'ambito regionale;
che il giudice a quo ritiene di trarre argomento a sostegno del
proprio assunto dalle sentenze nn. 331 e 879 del 1988 di questa
Corte, con le quali è stata dichiarata l'illegittimità
costituzionale di altre disposizioni concernenti il medesimo
concorso, in quanto esse non prevedevano la possibilità di valutare
altri servizi pregressi;
che si sono costituite nel presente giudizio le parti private,
sostanzialmente associandosi alle considerazioni espresse
nell'ordinanza di rimessione;
che è pure intervenuta la Regione Lombardia per sostenere la
inammissibilità della questione per la sua manifesta irrilevanza,
perché concernente una legge successiva all'adozione dei
provvedimenti impugnati;
che, ad avviso della Regione, la questione sarebbe altresì
inammissibile perché la pronuncia di carattere additivo, che viene
richiesta allo scopo di rendere valutabili le funzioni dirigenziali
svolte negli enti di provenienza, non potrebbe trovare applicazione
nel giudizio a quo sia in quanto tale profilo non aveva formato
oggetto dei motivi svolti nel ricorso introduttivo (essendo stato
dedotto solo in una memoria di udienza non notificata), sia perché
il profilo stesso - riguardante solo alcuni dei ricorrenti che hanno
cumulativamente proposto il ricorso introduttivo del giudizio a quo -
non potrebbe essere preso in considerazione perché non sono
ammissibili doglianze che possano risolversi a un tempo in favore di
alcuni ricorrenti e in danno di altri, a causa dell'evidente
conflitto di interessi tra gli stessi, sia, infine, perché
l'auspicato intervento additivo di questa Corte non potrebbe influire
sulla decisione del giudice a quo perché nessuno dei ricorrenti
avrebbe svolto negli enti di provenienza funzioni dirigenziali
valutabili;
che, in subordine e sempre ai fini dell'esame della rilevanza,
la Regione medesima ha chiesto l'espletamento di istruttoria, per
accertare l'effettivo svolgimento da parte dei ricorrenti delle
asserite funzioni dirigenziali presso gli enti di provenienza e,
ancora in subordine, ha chiesto che vengano restituiti gli atti al
giudice rimettente per un nuovo esame sulla rilevanza sotto i cennati
profili;
che, nel merito, la Regione ha concluso per la infondatezza
della questione;
che in prossimità dell'udienza di discussione hanno presentato
memorie sia le parti private costituite che la Regione Lombardia,
ribadendo ed ampliando le tesi rispettivamente svolte nei precedenti
atti difensivi;
Considerato che l'ordinanza di rimessione non risulta motivata su
punti rilevanti che hanno formato oggetto di specifiche eccezioni e
deduzioni delle parti nel corso del giudizio a quo e sui quali le
parti stesse, come risulta dalla narrativa in fatto, si sono
ulteriormente soffermate anche nel presente giudizio;
che, pertanto, si reputa necessario restituire gli atti al
giudice a quo per un riesame in ordine alla rilevanza della questione
in relazione ai punti anzidetti;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al giudice a quo per un ulteriore
esame sul requisito della rilevanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:88 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte