Ordinanza n. 888/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/07/1988 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 116r.d. 1736/1933
- art. 26r.d. 1736/1933
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 175, quarto
comma, del codice penale, promossi con ordinanze emesse il 12 maggio,
il 7 e il 14 luglio 1987 dal Pretore di Palma di Montechiaro nei
procedimenti penali a carico di Frangiamone Diego, Cuffaro Salvatore
e Ernandez Giovanni, iscritte ai nn. 312, 574 e 575 del registro
ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 32 e 45, prima serie speciale, dell'anno 1987;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Pretore di Palma di Montechiaro, con ordinanze del
12 maggio 1987, del 7 luglio 1987 e del 14 luglio 1987, ha sollevato,
in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
legittimità dell'art.175, quarto comma, del codice penale, "nella
parte in cui fa divieto di concedere il beneficio della non menzione
della condanna nel certificato del casellario giudiziario spedito a
richiesta del privato, non per ragione di diritto elettorale, nel
caso di irrogazione della pena accessoria della pubblicazione della
sentenza di condanna per emissione aggravata di assegni a vuoto";
e che, secondo il giudice a quo, la norma censurata risulterebbe
"irragionevole... quando si raffrontino il limitato effetto temporale
della pubblicazione della sentenza (che può essere disposta una sola
volta...) e quello permanente della menzione della condanna nel
certificato anzidetto (salvo, ma è controverso, la riabilitazione)";
che in tutti e tre i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non
fondata;
Considerato che i giudizi concernono un'identica questione e
vanno, quindi, riuniti;
che la dedotta irragionevolezza non sussiste perché la pena
accessoria della pubblicazione della sentenza, rendendo meno agevole
il ripetersi di fatti criminosi dello stesso genere di quelli oggetto
della condanna, mira a reprimere più efficacemente un tipo di
comportamento, per un verso, ampiamente diffuso e, per un altro,
gravemente insidioso nei confronti dei terzi;
e che, quindi, la scelta legislativa di utilizzare un meccanismo
volto ad impedire che la pregressa attività criminosa del condannato
rimanga ignota ai terzi, lungi dall'essere irragionevole, appare
diretta a meglio salvaguardare gli interessi tutelati dall'art. 116
del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 175, quarto comma, del codice penale,
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore
di Palma di Montechiaro con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:888 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte