Ordinanza n. 889/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/07/1988 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 598 del codice
penale, promosso con ordinanza emessa il 12 febbraio 1987 dal Pretore
di Milano nel procedimento penale a carico di Conte Raffaele ed
altri, iscritta al n.148 del registro ordinanze 1987 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.19, prima serie speciale,
dell'anno 1987;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che il Pretore di Milano ha sollevato questione
incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 598 c.p. nella
parte in cui non consente che l'esimente ivi prevista sia applicabile
all'ipotesi di offese contenute nell'atto di citazione, per preteso
contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;
Considerato che l'esimente in parola, nonostante che le
espressioni offensive rappresentino pur sempre un abuso del diritto
di difesa con possibili conseguenze processuali, disciplinari e
civili, trova una sua ragion d'essere nel contesto del dibattito
giudiziario, assicurando immunità per le offese recate nella fase di
trattazione della causa, allorché tollerabile, nella
contrapposizione dialettica della contesa, può essere l'ardore
polemico il cui eccessivo controllo potrebbe risolversi in
pregiudizio per l'efficacia delle difese;
che simile ragione evidentemente non sussiste per l'atto di
citazione redatto prima dell'instaurazione del contraddittorio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 598 c.p., nella parte in cui non consente
che l'esimente ivi prevista sia applicabile alle offese contenute
nell'atto di citazione, promossa dal Pretore di Milano, con
l'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:889 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte