Ordinanza n. 89/1980
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/06/1980 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 3legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 3,
lett. a), del d.lg.lgt. 18 gennaio 1945, n. 39 (Disciplina del
trattamento di riversibilità delle pensioni dell'assicurazione
obbligatoria per la invalidità e la vecchiaia) promossi con ordinanze
dei Pretori di Brescia e di Mantova, emesse il 2 e il 22 maggio 1979
nei procedimenti civili vertenti tra Penna Angela e l'INPS e tra
Riderelli Rosa e l'INPS, iscritte ai nn. 492 e 658 del registro
ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 237 e 332 del 1979.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1980 il Giudice
relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.
Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe citate è stata sollevata
dai Pretori di Brescia e Mantova la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3, lett. a, del d.lg.lgt. 18 gennaio 1945, n.
39, nella parte in cui sancisce la perdita del diritto alla pensione di
riversibilità a carico della previdenza sociale, nei confronti delle
figlie dell'assicurato o del pensionato che, successivamente, si siano
maritate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Considerato che la medesima questione è stata decisa con sentenza
di questa Corte n. 140 del 1979, con la quale è stata dichiarata
l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, lett. a, del d.lg.lgt. 18
gennaio 1945, n. 39.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3, lett. a, del d.lg. lgt. 18 gennaio 1945, n.
39, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 140
del 1979.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1980:89 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte