Ordinanza n. 89/1981
Questione dichiarata infondata · depositata il 01/06/1981 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.P.R. 599/1973
- art. 7d.P.R. 599/1973
- art. 4d.P.R. 599/1973
- art. 11d.P.R. 599/1973
usata come parametro
citata
- art. 4legge 825/1971
- art. 1legge 825/1971
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1,
4, 7, primo, secondo e quarto comma, e 11 del d.P.R. 29 settembre
1973, n. 599 (istituzione dell'imposta locale sui redditi), promossi
con sette ordinanze emesse il 12 giugno 1979 dalla Commissione
tributaria di 1 grado di Pistoia, iscritte ai nn. da 844 a 850 del
registro ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 41 del 1981;
udito nella camera di consiglio dell'8 aprile 1981 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Pistoia ha
sollevato - con sette ordinanze emesse il 12 giugno 1979 (ma pervenute
alla Corte il 27 novembre 1980) - questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1, 4, 7, primo, secondo e quarto comma, e
11 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, istitutivo dell'imposta
locale sui redditi, in riferimento agli artt. 3 e 53 della
Costituzione.
Considerato che i sette giudizi devono essere riuniti, data
l'identità delle questioni così prospettate;
che la Corte si è già pronunciata in proposito, con la sentenza
n. 42 del 1980: la quale ha dichiarato, da una parte,
"l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, n. 1, della legge 9
ottobre 1971, n. 825, e dell'art. 1, secondo comma, del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 599, in quanto non escludono i redditi di lavoro
autonomo, che non siano assimilabili ai redditi d'impresa,
dall'imposta locale sui redditi"; ed ha invece precisato, d'altra
parte, che non si rende necessario pronunciare il corrispondente
annullamento dell'art. 7 del citato decreto presidenziale, "poiché la
disciplina delle deduzioni a favore dei lavoratori autonomi è resa a
sua volta inoperante, circa i rapporti ai quali non possa più essere
applicato l'art. 1, già in forza della dichiarazione d'illegittimità
parziale della disciplina riguardante il presupposto dell'imposta
locale sui redditi";
che, per converso, le impugnative degli artt. 4 (sulla base
imponibile dell'imposta in esame) ed 11 (sul luogo di produzione dei
redditi) del d.P.R. n. 599 del 1973 non sono sorrette da alcuna
motivazione, concernente sia la rilevanza sia la non manifesta
infondatezza delle questioni medesime; e che, in ogni caso, i disposti
concernenti i redditi di lavoro autonomo, contenuti nell'art. 11,
primo comma, n. 2 e n. 3, sono anch'essi ormai inoperanti, per le
stesse ragioni già svolte quanto all'art. 7 del predetto decreto
presidenziale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 1 e 7, primo, secondo e quarto
comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (sollevata in riferimento
agli artt. 3 e 53 Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe), già
decisa con sentenza n. 42 del 1980;
2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 4 ed 11 del d.P.R. n. 599 del
1973, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., con le
ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE
STEFANO GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
AEBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1981:89 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte