Ordinanza n. 89/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/03/1985 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 3,
58 e 65 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni
degli immobili urbani), promossi con ordinanze emesse il 14 dicembre
1983 dal Pretore di Milano, il 6 febbraio 1984 dal Tribunale di Roma,
il 5 aprile 1984 dal Pretore di Maglie, il 14 e 15 febbraio 1984 dal
Pretore di Brindisi, il 17 e il 26 aprile 1984 dal Pretore di Potenza,
il 17 maggio 1984 dal Pretore di Recco e il 29 marzo 1984 dal Tribunale
di La Spezia, iscritte ai nn. 410, 454, 572, 800, 801, 852, 853, 866 e
877 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica nn. 266, 294 dell'anno 1984 e n. 7 bis dell'anno 1985.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1985 il Giudice
relatore Francesco Saja.
Ritenuto che nel corso di un giudizio civile vertente tra Buo
Nunzia Maria e Pedroni Ernesta ed avente ad oggetto licenza per finita
locazione di un immobile abitativo, il Pretore di Milano con ordinanza
del 14 dicembre 1983 (reg. ord. n. 410 del 1984) sollevava questione di
legittimità costituzionale dell'art. 58 l. 27 luglio 1978 n. 392, in
quanto, per i contratti in corso alla data di entrata in vigore della
stessa legge e soggetti a proroga secondo la legislazione precedente,
esso non prevede il rinnovo tacito del rapporto locativo in assenza
della previa disdetta del locatore di cui al precedente art. 3, che è
invece richiamato dall'art. 65 st.l. per i contratti non soggetti a
proroga;
che la differenza di trattamento sembrava a detto giudice dar luogo
a contrasto con l'art. 3 Cost.;
che infatti il Pretore riteneva che entrambe le categorie di
rapporti di locazione - quelli prorogati dell'art. 58, e quelli non
prorogati dell'art. 65 cit. - dovevano ritenersi analogamente
sottoposti ad ulteriore proroga per effetto della stessa legge n. 392
del 1978;
che la stessa questione veniva sollevata dal Tribunale di Roma (n.
454 del 1984), e dai Pretori di Maglie (n. 572 del 1984), di Brindisi
(nn. 800 e 801 del 1984), di Potenza (nn. 852 e 853 del 1984), di Recco
(n. 866 del 1984) e di La Spezia (n. 887 del 1984), con le ordinanze
meglio indicate in epigrafe;
che i Pretori di Maglie, di Brindisi, di Recco e di La Spezia
indicavano, quale oggetto della impugnativa, "il combinato disposto
degli artt. 58 e 65", ed il Pretore di Recco, anzi, vi aggiungeva anche
l'art. 3 l. cit.;
che i Pretori di Maglie e di La Spezia sostenevano la piena
assimilabilità dei rapporti di cui agli; artt. 58 e 65 citt. anche
richiamando la sentenza di questa Corte n. 22 del 1980;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva nelle
cause nn. 454, 572, 800, 801, 852, 853, 866 e 887 chiedendo che fosse
dichiarata la non fondatezza della questione.
Considerato che tutti i giudizi, per l'identità del loro oggetto,
debbono essere riuniti;
che la questione è stata già decisa da questa Corte con sentenza
6 febbraio 1985 n. 33;
che in essa la Corte ha osservato come la diversità della
disciplina, ritenuta dai giudici a quibus, relativamente alla
necessità della disdetta prima della cessazione del rapporto, tra le
due categorie di contratti, "prorogati" e "non prorogati", di cui agli
artt. 58 e 65 l. n. 392 del 1978, non risulta irrazionale in base alla
sostanziale diversità delle categorie stesse;
che, infatti, i rapporti locativi di cui all'art. 58 cit., già
soggetti a proroga in base alla precedente legislazione vincolistica,
sono stati ulteriormente protratti dalla legge n. 392 del 1978, venendo
così a risultare una normativa particolarmente favorevole per il
conduttore; ciò non si verifica invece, per i rapporti di cui all'art.
65, che sono stati soltanto ricondotti alla nuova disciplina con una
protrazione meramente eventuale e comunque spesso di minima entità;
che su detta diversità delle due categorie non incide minimamente
la sent. n. 22 del 1980, con cui questa Corte ha soltanto esteso ai
contratti di cui all'art. 65 una causa giustificativa del recesso
anticipato del locatore prevista dall'art. 59 l. cit. (per le altre
cause di recesso v. sent. n. 250 del 1983);
che in conclusione la questione, in quanto già decisa, deve essere
dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 3, 58 e 65 l. 27 luglio 1978 n. 392,
sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Tribunale di Roma e dai
Pretori di Milano, di Maglie, di Brindisi, di Potenza, di Recco e di La
Spezia con le ordinanze indicate in epigrafe, in quanto già decisa con
sent. n. 33 del 1985.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 marzo 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:89 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte