Ordinanza n. 89/1988
Altra decisione · depositata il 26/01/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 26legge 576/1980
usata come parametro
citata
- art. 24legge 175/1983
- art. 2legge 576/1980
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26, quinto
comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema
previdenziale forense), promosso con l'ordinanza emessa il 6 ottobre
1981 dal Pretore di Brescia nel procedimento civile vertente tra
Romano Luigi e la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Avvocati
e Procuratori, iscritta al n. 770 del registro ordinanze 1981 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 75 dell'anno
1982;
Visti l'atto di costituzione della Cassa Nazionale di Previdenza e
Assistenza Avvocati e Procuratori nonché l'atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Brescia, adito dall'Avvocato Luigi
Romano, iscritto all'albo forense successivamente all'anno 1962, per
sentir dichiarare, fra l'altro, il suo diritto di riscattare il
periodo legale del corso di laurea e di quello di servizio militare,
ai fini del conseguimento della pensione di anzianità, premesso che
il caso di specie soggiace alla disciplina dell'art. 26 della legge
20 settembre 1980 n. 576, il cui quinto comma esclude un tale diritto
per i professionisti iscritti a detto albo in epoca posteriore
all'anno 1952, ha sollevato, con ordinanza in data 6 ottobre 1981, la
questione di legittimità costituzionale di quest'ultima norma in
relazione all'art. 3 Cost.;
che, successivamente all'ordinanza di rimessione è entrata in
vigore la legge 2 maggio 1983 n. 175 (interpretazione autentica
dell'art. 24 e integrazione e modifica di norme della legge 20
settembre 1980 n. 576, concernente la riforma della previdenza
forense);
che l'art. 2 di tale legge ha determinato il contenuto del
quinto comma dell'art. 26 della legge n. 576 del 1980 con la
soppressione delle parole "e di anzianità, quest'ultima
limitatamente agli iscritti all'albo anteriormente al 19 gennaio
1952", così eliminando la condizione limitativa censurata dal
giudice a quo;
che, pertanto, alla stregua del testé menzionato jus
superveniens, si impone la restituzione degli atti al giudice a quo
per un nuovo esame della rilevanza della questione;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Brescia.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1988
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:89 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte