Ordinanza n. 89/1989
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/03/1989 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 177-bisd.P.R. 447/1988
usata come parametro
citata
- art. 169Codice di procedura penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 177- bis del
codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 22
ottobre 1987 dal Tribunale di Vigevano nel procedimento penale a
carico di Bernard Andrè ed altri, iscritta al n. 60 del registro
ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1988 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Tribunale di Vigevano, con ordinanza del 22
ottobre 1987, ha sollevato, in riferimento all'art. 24, secondo
comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 177-bis
del codice di procedura penale, "nella parte in cui non prevede che
l'avviso ivi indicato sia redatto nella lingua propria del
destinatario, qualora straniero";
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che la questione proposta non coinvolge solo
l'istituto delle notificazioni degli atti processuali, ma, più in
generale, il regime della lingua degli atti nel procedimento penale,
con conseguente necessità di individuare esattamente il presupposto
al quale ricollegare il diritto dell'imputato straniero a vedersi
notificare in una lingua per lui accessibile gli atti processuali che
lo riguardano: presupposto in ipotesi ravvisabile non soltanto, come
sembrerebbe suggerire l'ordinanza di rimessione attraverso la
denuncia dell'art. 177-bis del codice di procedura penale, nella
qualità di straniero il cui luogo di dimora all'estero risulti con
precisione dagli atti processuali, ma anche nella semplice qualità
di straniero senza ulteriori specificazioni; ovvero nella
constatazione che dagli atti non emerga la conoscenza della lingua
italiana da parte dell'imputato straniero (v., in tal senso, l'art.
169, terzo comma, del nuovo codice di procedura penale, approvato con
d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447) o che, più semplicemente, la
lingua italiana non sia a lui comprensibile (v., in tal senso, la
più recente giurisprudenza della Corte di cassazione);
e che il petitum avuto di mira dal giudice a quo richiederebbe,
da parte di questa Corte, un intervento additivo, non univoco né
costituzionalmente obbligato, implicante, quindi, scelte
discrezionali riservate al legislatore;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 177- bis del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo
comma, della Costituzione, dal Tribunale di Vigevano con ordinanza
del 22 ottobre 1987.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 3 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:89 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte