Ordinanza n. 89/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/02/1990 · relatore Ettore Gallo
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 162Codice penale
- art. 162-bisCodice penale
- art. 498Codice penale
- art. 77legge 689/1981
- art. 53legge 689/1981
- art. 57legge 689/1981
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt.77, 53 e 57
della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),
promosso con ordinanza emessa il 5 maggio 1989 dal Pretore di Alba
nel procedimento penale a carico di Boschiazzo Giuseppe iscritta al
n. 420 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno
1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di Consiglio del 18 gennaio 1990 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che, con ordinanza 5 maggio 1989, il Pretore di Alba ha
sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 162 e
162- bis del codice penale nonché dell'art. 77 della legge n. 689
del 1981 (Modifiche al sistema penale): e ciò in un procedimento
penale per il delitto di cui all'art. 498 del codice penale, nel
quale l'imputato aveva chiesto di essere ammesso all'oblazione o
almeno a sanzione sostitutiva;
che, però, poi nel dispositivo il Pretore non faceva più
menzione degli artt. 162 e 162- bis del codice penale, e limitava la
questione all'art. 77 della legge indicata, tuttavia estendendola
anche agli artt. 53 e 57;
Considerato che, sul piano della rilevanza, trattandosi nella
specie di delitto punito con la sola pena della multa, la questione
non poteva comunque riguardare l'art. 162- bis del codice penale;
che, d'altra parte, il Pretore non ha indicato, nemmeno nel
dispositivo, i parametri costituzionali cui intende riferire le
sollevate questioni;
che, peraltro, la Corte, con ordinanza 12 novembre 1987, ha già
dichiarato la manifesta infondatezza della questione concernente
l'art. 162- bis del codice penale, con motivazioni relative alla
discrezionalità del legislatore, razionalmente esercitata in
relazione al maggior disvalore tradizionalmente assegnato ai delitti
rispetto alle contravvenzioni;
che un tale precedente sarebbe, comunque, perfettamente
applicabile anche all'art. 162 del codice penale;
che, quanto poi alla questione concernente la possibilità di
concedere sanzione sostitutiva alla pena pecuniaria, la Corte, in
ordine agli stessi motivi indicati dal Pretore, si è più volte
ampiamente pronunziata in senso nettamente negativo con le sentenze
n.148 del 1984, n. 292 del 1985, n. 350 del 1985 e con le ordinanze
numeri 106 e 267 del 1986;
che conseguentemente, così come è stato deciso nelle sentenze
e nelle ordinanze ora citate, la questione concernente le sanzioni
sostitutive alla pena pecuniaria - la sola formalmente sollevata nel
dispositivo - dev'essere dichiarata manifestamente inammissibile;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte Costituzionale;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 77, 53 e 57 della legge n.
689 del 1981 (Modifiche al sistema penale), sollevata dal Pretore di
Alba, senza riferimento a parametro costituzionale, con ordinanza 5
maggio 1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:89 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte