Ordinanza n. 89/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/04/1997 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 176, comma 22,
del codice della strada (approvato con d.lgs. 30 aprile 1992, n.
285), promossi con due ordinanze emesse il 27 aprile 1996 dal pretore
di Cremona nei procedimenti penali a carico di Lara Balzarini e di
Giordano Denti, iscritte ai nn. 773 e 774 del registro ordinanze 1996
e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima
serie speciale, dell'anno 1996;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1997 il giudice
relatore Cesare Mirabelli;
Ritenuto che, con due ordinanze di identico contenuto emesse il 27
aprile 1996 (reg. ord. n. 773 e n. 774 del 1996) nel corso di
altrettanti procedimenti penali promossi con le imputazioni di
contravvenzione al divieto di inversione del senso di marcia sulle
carreggiate, sulle rampe o sugli svincoli delle autostrade, il
pretore di Cremona ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 176,
comma 22, del codice della strada (approvato con d.lgs. 30 aprile
1992, n. 285), nella parte in cui prevede che all'accertamento del
reato segua la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida per un periodo da sei a ventiquattro mesi,
anche quando il fatto sia commesso senza che si determini alcuna
situazione di pericolo, mentre la sospensione della patente è
prevista per un periodo inferiore per la violazione, nelle stesse
aree, di altre norme che disciplinano la circolazione stradale (art.
222 del codice della strada), quando derivino danni alle persone
(lesioni personali colpose e omicidio colposo);
che il giudice rimettente ritiene che la durata minima della
sospensione della patente (sei mesi) sia eccessiva e palesemente
arbitraria, giacché non sarebbe giustificato il differente
trattamento sanzionatorio rispetto a quello previsto per condotte
che, violando altre norme della circolazione, pur cagionando la
lesione di beni costituzionalmente protetti (la salute o la vita
della persona) sono sanzionate con la sospensione della patente per
una durata più breve (minimo quindici giorni, nel caso di lesione
personale colposa lieve, due mesi per omicidio colposo);
che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non
fondate.
Considerato che i dubbi di legittimità costituzionale investono la
stessa disposizione e sono prospettati in modo analogo, sicché i
relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi
congiuntamente;
che, successivamente alla emanazione delle due ordinanze di
rimessione, una identica questione è stata dichiarata non fondata
con sentenza n. 373 del 1996;
che, difatti, non spetta alla Corte rimodulare le scelte punitive
del legislatore né stabilire la quantificazione delle sanzioni
(sentenze n. 217 del 1996 e n. 313 del 1995);
che, in ogni caso, il raffronto tra trattamenti sanzionatori
diversi, per verificare se sia rispettato il limite della
ragionevolezza, non può essere compiuto considerando, nelle
fattispecie indicate dal giudice rimettente quale termine di
comparazione, esclusivamente uno degli elementi sanzionatori (la
sanzione amministrativa della sospensione della patente) separato
dalla pena principale cui accede;
che, pertanto, i dubbi di legittimità costituzionale sono
manifestamente infondati.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara manifestamente non fondate le questioni
di legittimità costituzionale dell'art. 176, comma 22, del codice
della strada (approvato con d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285),
sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore
di Cremona con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mirabelli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'8 aprile 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:89 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte