Ordinanza n. 894/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/07/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 841/1950
usata come parametro
citata
- art. 134Costituzione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dei dd.P.R. 18 dicembre
1952, nn. 3270 (Trasferimento all'Opera per la valorizzazione della
Sila - Sez. speciale per la riforma fondiaria - di terreni di
proprietà di Pellicano Pierdomenico fu Francesco Maria, nei comuni
di Gioiosa Ionica - Reggio Calabria - ) e n. 3271 (Trasferimento
all'Opera per la valorizzazione della Sila - Sez. speciale per la
riforma agraria - di terreni di proprietà di Pellicano Pierdomenico
fu Francesco Maria, siti nel comune di Roccella Ionica - Reggio
Calabria - ), promosso con ordinanza emessa il 13 luglio 1982 dal
Tribunale di Locri nel procedimento civile vertente tra Pellicano
Pierdomenico e Opera Valorizzazione Sila, iscritta al n. 915 del
registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 149 dell'anno 1983;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco.
Ritenuto che, con ordinanza del 13 luglio 1982, il Tribunale di
Locri, nel procedimento civile tra Pellicano Pierdomenico e l'Opera
Valorizzazione Sila, ha sollevato, in base all'art. 134 Cost.,
questione di legittimità costituzionale dei dd.P.R. 18 dicembre
1952, nn. 3270 e 3271, per ipotesi di eccesso nell'esercizio della
funzione legislativa delegata, rispetto all'art. 4 della legge 21
ottobre 1950, n. 841;
Considerato che l'ordinanza è stata già sottoposta all'esame di
questa Corte che, con ordinanza n. 308/86, ha disposto la sospensione
del giudizio al fine di verificare la sussistenza del requisito della
rilevanza della questione;
che dagli accertamenti disposti al riguardo non sono emersi
elementi utili al fine di cui sopra, mentre l'ordinanza di rimessione
non contiene alcuna motivazione circa la rilevanza della questione,
la quale appare, pertanto, manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dei dd.P.R. 18 dicembre 1952, n. 3270
(Trasferimento all'Opera per la valorizzazione della Sila - Sez.
speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di
Pellicano Pierdomenico fu Francesco Maria, nei comuni di Gioiosa
Ionica e Marina di Gioiosa Ionica - Reggio Calabria - ) e n. 3271
(Trasferimento all'Opera per la valorizzazione della Sila - Sez.
speciale per la riforma agraria - di terreni di proprietà di
Pellicano Pierdomenico fu Francesco Maria, siti nel comune di
Roccella Ionica - Reggio Calabria - ), sollevata, in riferimento
agli artt. 76 e 77 Cost., dal Tribunale di Locri con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:894 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte