Ordinanza n. 895/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/07/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 205 del d.P.R.
29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme
sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato), in relazione agli artt. 81 e 114 del d.P.R. 23 dicembre 1978,
n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensione di guerra),
promosso con ordinanza emessa il 14 maggio 1988 dalla Corte dei Conti
- Sez. IV Giurisdizionale - sui ricorsi riuniti proposti da Pocai
Giovanni, iscritta al n. 1284 del registro ordinanze 1984 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 91- bis
dell'anno 1985;
Visto l'atto di costituzione di Pocai Giovanni;
Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco.
Ritenuto che la Corte dei Conti ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 205 del d.P.R. 29 dicembre
1978, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato), in relazione agli artt. 81 e 114 del d.P.R. 23 dicembre 1978,
n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra),
nella parte in cui non prevede il potere- dovere della Corte dei
Conti di segnalare all'amministrazione i possibili casi di revoca
della pensione privilegiata e fissa il termine di tre anni per
l'eliminazione, da parte dell'amministrazione stessa, degli atti
viziati da errore di fatto o assimilabile, in riferimento all'art. 3
Cost., verificandosi disparità di trattamento tra la pensione
ordinaria, soggetta alla disciplina di cui alla norma censurata, e la
pensione di guerra, per la quale l'art. 81 del cit. d.P.R. n. 915 del
1978 prevede l'autotutela dell'amministrazione senza limiti
temporali;
che si è costituita nel giudizio dinanzi a questa Corte la
parte privata, la quale ha concluso per l'inammissibilità della
questione, in quanto irrilevante o, quanto meno, per la sua
infondatezza;
Considerato che, nella specie, il tema controverso è
l'attribuzione di una migliore categoria della pensione già goduta
dal ricorrente (seconda invece di quarta) e non è affatto in
discussione il diritto alla pensione stessa;
che l'eventuale errore di fatto in cui è incorsa
l'amministrazione è stato rilevato solo dalla Corte remittente di
ufficio;
che, conseguentemente, la questione sollevata non è finalizzata
alla decisione del merito;
che, comunque, come più volte questa Corte ha deciso (v. sentt.
nn. 46 del 1979, 97 e 55 del 1980), sussiste una sostanziale
differenza fra la pensione ordinaria e la pensione di guerra, la
quale ha finalità risarcitorie, sicché sono giustificate eventuali
diversità delle rispettive discipline sostanziali;
che, nella specie, non si tratta di censure attinenti al
procedimento di concessione della pensione, ma all'attribuzione del
diritto ed al consolidamento della relativa situazione per decorrenza
dei termini di decadenza;
che, pertanto la questione sollevata è manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 205 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092
(Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), in
relazione agli artt. 81 e 114 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915
(Testo unico delle norme in materia di pensione di guerra),
sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte dei Conti con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:895 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte