Corte costituzionale

Ordinanza n. 898/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/07/1988 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, secondo

comma, della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero

dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), promosso con

ordinanza emessa il 16 giugno 1987 dalla Corte dei Conti - Sez. I

Giurisdizionale - nel giudizio di responsabilità promosso dal P.G.

nei confronti di Di Zitti Antonio ed altri, iscritta al n. 856 del

registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di costituzione di Del Fante Florio ed altri;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco.

Ritenuto che la Corte dei Conti, con ordinanza in data 16 giugno

1987, nel giudizio di responsabilità promosso dal Procuratore

Generale nei confronti di Di Zitti Antonio ed altri, per omissioni ed

inadempienze in relazione a diversi abusi edilizi compiuti nel

territorio del comune di Rocca di Mezzo, ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3, 5, 24, primo comma, 25, primo comma, 97 e 103, secondo

comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 18,

secondo comma, della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del

Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale),

nella parte in cui, dopo avere affermato che resta ferma la

giurisdizione della Corte dei Conti, fa esclusivo riferimento

all'art. 22 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, con ciò limitando

ingiustificatamente la competenza della Corte stessa, in materia di

danno ambientale causato da pubblici dipendenti, alla cognizione dei

soli danni indiretti;

Considerato che analoga questione è già stata dichiarata

infondata da questa Corte con la sentenza n. 641 del 1987;

che l'ordinanza in oggetto aggiunge ai parametri di riferimento

in detta sentenza considerati quelli di cui agli artt. 3, 24 e 97

Cost.: il che, tuttavia, non introduce sostanziali profili di novità

della questione, atteso che tali ulteriori riferimenti vengono posti

in via meramente conseguenziale rispetto alla denunciata violazione

degli artt. 103 e 25 Cost., esclusa con la citata sentenza n. 641 del

1987;

che, del resto, l'intero nucleo argomentativo dell'ordinanza

suddetta si fonda su una ipotesi ricostruttiva del concetto di

illecito ambientale che trova puntuale smentita nella ripetuta

sentenza di questa Corte n. 641 del 1987;

che, pertanto, la questione appare manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 18, secondo comma, della legge 8 luglio

1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in

materia di danno ambientale), sollevata, in riferimento agli artt. 3,

5, 24, primo comma, 25, primo comma, 97 e 103, secondo comma, Cost.,

dalla Corte dei Conti con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:898 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte