Ordinanza n. 898/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/07/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 18legge 349/1986
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, secondo
comma, della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero
dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), promosso con
ordinanza emessa il 16 giugno 1987 dalla Corte dei Conti - Sez. I
Giurisdizionale - nel giudizio di responsabilità promosso dal P.G.
nei confronti di Di Zitti Antonio ed altri, iscritta al n. 856 del
registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di costituzione di Del Fante Florio ed altri;
Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco.
Ritenuto che la Corte dei Conti, con ordinanza in data 16 giugno
1987, nel giudizio di responsabilità promosso dal Procuratore
Generale nei confronti di Di Zitti Antonio ed altri, per omissioni ed
inadempienze in relazione a diversi abusi edilizi compiuti nel
territorio del comune di Rocca di Mezzo, ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3, 5, 24, primo comma, 25, primo comma, 97 e 103, secondo
comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 18,
secondo comma, della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del
Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale),
nella parte in cui, dopo avere affermato che resta ferma la
giurisdizione della Corte dei Conti, fa esclusivo riferimento
all'art. 22 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, con ciò limitando
ingiustificatamente la competenza della Corte stessa, in materia di
danno ambientale causato da pubblici dipendenti, alla cognizione dei
soli danni indiretti;
Considerato che analoga questione è già stata dichiarata
infondata da questa Corte con la sentenza n. 641 del 1987;
che l'ordinanza in oggetto aggiunge ai parametri di riferimento
in detta sentenza considerati quelli di cui agli artt. 3, 24 e 97
Cost.: il che, tuttavia, non introduce sostanziali profili di novità
della questione, atteso che tali ulteriori riferimenti vengono posti
in via meramente conseguenziale rispetto alla denunciata violazione
degli artt. 103 e 25 Cost., esclusa con la citata sentenza n. 641 del
1987;
che, del resto, l'intero nucleo argomentativo dell'ordinanza
suddetta si fonda su una ipotesi ricostruttiva del concetto di
illecito ambientale che trova puntuale smentita nella ripetuta
sentenza di questa Corte n. 641 del 1987;
che, pertanto, la questione appare manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 18, secondo comma, della legge 8 luglio
1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in
materia di danno ambientale), sollevata, in riferimento agli artt. 3,
5, 24, primo comma, 25, primo comma, 97 e 103, secondo comma, Cost.,
dalla Corte dei Conti con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:898 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte