Ordinanza n. 899/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/07/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 8legge 890/1982
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, terzo comma,
della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazione di atti a mezzo
posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione
di atti giudiziari), promosso con ordinanza emessa il 20 novembre
1985 dal Tribunale di Brescia nel procedimento civile vertente tra la
Ditta Centro Veneto e la S.p.a. Magazzini Rossi, iscritta al n. 337
del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1986;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1988 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Tribunale di Brescia, con ordinanza in data 20
novembre 1985, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 20
novembre 1982, n. 890 (Notificazione di atti a mezzo posta e di
comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti
giudiziari);
che la questione è stata sollevata nel corso del procedimento
civile di opposizione a decreto ingiuntivo, vertente tra la Ditta
Centro Veneto e la s.p.a. Magazzini Rossi;
che l'opposizione a decreto ingiuntivo da parte della predetta
Ditta era risultata proposta oltre il termine di venti giorni dalla
notifica del decreto, eseguita, ai sensi dell'art. 8 della legge 20
novembre 1982, n. 890, con deposito del piego raccomandato presso
l'Ufficio postale per il prescritto periodo di dieci giorni, decorsi
i quali il piego era stato restituito al mittente;
che la s.p.a. Magazzini Rossi aveva, pertanto, sollevato
eccezione pregiudiziale di tardività della opposizione, in base al
disposto della citata norma;
che, ad avviso del giudice a quo, il diritto alla difesa sancito
dall'art. 24 della Costituzione potrebbe subire una indebita
compressione in virtù della disposizione che stabilisce la immediata
restituzione al mittente del piego non ritirato entro il decimo
giorno dal deposito, nel caso di temporanea assenza del destinatario
dell'atto, al quale, in tale ipotesi, rimarrebbe definitivamente
preclusa la possibilità di avere cognizione del contenuto dell'atto
stesso;
che nell'ordinanza di rimessione si prospetta, inoltre, una
ingiustificata disparità di trattamento fra il destinatario della
notifica a mezzo posta e quello della notifica effettuata
personalmente dall'ufficiale giudiziario, in quanto in questo ultimo
caso la temporanea assenza del notificando dà luogo a deposito nella
casa comunale, ove la copia dell'atto rimane a disposizione senza
limiti di tempo;
che nel giudizio ha spiegato intervento il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato, che ha concluso per la inammissibilità e,
comunque, nel merito, per la infondatezza della questione, anche alla
luce di quanto già deciso da questa Corte con sentenza n. 213 del
1975;
Considerato che la questione, così come prospettata è già stata
esaminata da questa Corte e decisa nel senso della manifesta
inammissibilità con ordinanza n. 429 del 1988 in base al rilievo che
la relativa censura sollecita, in sostanza, l'apprestamento di una
nuova disciplina della notifica a mezzo posta, con riferimento
all'ipotesi della temporanea assenza del destinatario, suggerendo
alcuni correttivi finalizzati ad assicurare una migliore garanzia di
effettiva conoscenza da parte del destinatario; ed all'ulteriore
rilievo che quelli indicati sono, all'evidenza, solo alcuni dei
possibili correttivi in senso garantista della disciplina denunciata,
la cui concreta adozione resta riservata alle scelte discrezionali
del legislatore;
che l'ordinanza in epigrafe non prospetta elementi nuovi, idonei
a consentire una diversa valutazione dei termini della questione, la
quale, pertanto, si palesa manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 20 novembre 1982,
n. 890 (Notificazione di atti a mezzo posta e di comunicazioni a
mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari),
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal Tribunale di
Brescia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:899 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte