Ordinanza n. 9/1960
Questione dichiarata infondata · depositata il 07/03/1960 · relatore Nicola Jaeger
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale del D.P.R. 7
gennaio 1956, n. 164, contenente norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro nelle costruzioni, in riferimento alla norma
contenuta nell'art. 76 della Costituzione, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 19 febbraio 1959 dal Tribunale di Casale
Monferrato nel procedimento penale a carico di Bisoglio Oreste,
iscritta al n. 60 del Registro ordinanze del 1959 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 70 del 21 marzo 1959;
2) ordinanza emessa l'8 giugno 1959 dal Tribunale di Asti nel
procedimento penale a carico di Saracco Delige, iscritta al n. 91 del
Registro ordinanze del 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 220 del 12 settembre 1959;
3) ordinanza emessa il 13 luglio 1959 dal Pretore di Tirano nel
procedimento penale a carico di Cucciniello Saverio, iscritta al n. 102
del Registro ordinanze del 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 239 del 3 ottobre 1959.
Ritenuto che nel corso dei procedimenti relativi alle ordinanze
sopra elencate è stata sollevata la questione di legittimità
costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio
1956, n. 164, in riferimento all'art. 76 della Costituzione;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 39 del 6 luglio
1959, ha dichiarato non fondata tale questione;
che non sono stati addotti nuovi motivi idonei a presentare la
questione in termini diversi da quelli già esaminati dalla Corte;
che pertanto non è il caso di discostarsi dalla precedente
decisione;
Visti l'art. 26, comma secondo, della Legge 11 marzo 1953, n. 87, e
l'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale del D. P. R. 7 gennaio 1956, n. 164, in riferimento
alla norma contenuta nell'art. 76 della Costituzione, proposta con le
predette ordinanze, e ordina la restituzione degli atti ai Tribunali di
Casale Monferrato e di Asti ed al Pretore di Tirano.
Così deciso, in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 febbraio 1960.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA.
ECLI:IT:COST:1960:9 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte