Ordinanza n. 9/1962
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/02/1962 · relatore Antonio Manca
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
- art. 29legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 15 del
T.U. 16 maggio 1960, n. 570, promossi con le seguenti deliberazioni:
1) deliberazione emessa il 17 febbraio 1961 dal Consiglio comunale
di Filadelfia su ricorso di Maiolo Giuseppe, iscritta al n. 49 del
Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 106 del 29 aprile 1961;
2) deliberazione emessa il 16 febbraio 1961 dal Consiglio comunale
di Giffoni Valle Piana su ricorso di Di Feo Franco, iscritta al n. 56
del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 112 del 6 maggio 1961;
3) deliberazione emessa il 4 febbraio 1961 dal Consiglio comunale
di Serra San Bruno su ricorso di Vavala' Erminio, iscritta al n. 71 del
Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 148 del 17 giugno 1961.
Ritenuto che, con le deliberazioni adottate dai Consigli comunali
indicati in epigrafe, è stata sollevata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 15 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, per la
composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali,
con particolare riguardo alle disposizioni contenute nei nn. 3 e 9 del
detto articolo e in riferimento agli artt. 48 e 51 della Costituzione;
che, in questa sede, si è costituito il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che
ha depositato le deduzioni il 22 marzo 1961, l'8 aprile 1961 e il 20
aprile 1961, chiedendo che si dichiari non fondata la questione di
legittimità costituzionale
Considerato che, con la sentenza n. 42 del 3 luglio 1961, questa
Corte ha già esaminato la questione di legittimità costituzionale
dell'intero art. 15 del Testo unico sopra indicato, dichiarando non
fondata la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni
anzidette in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione;
che, per quanto attiene ai casi di ineleggibilità, nella predetta
sentenza n. 42 si è precisato che essi non sono limitati alla
capacità e all'indegnità, cui si riferisce il secondo comma dell'art.
48 della Costituzione, ma comprendono anche quelli stabiliti dalla
legge ordinaria (T.U. del 16 maggio 1960, n. 570, art. 15);
che, nella successiva sentenza n. 43 del 3 luglio 1961, questa
Corte ha ritenuto che l'uguaglianza del voto stabilita dall'art. 48
della Costituzione, non si estende al risultato concreto della
manifestazione di volontà dell'elettore: risultato che dipende
esclusivamente dal sistema adottato per le elezioni dal legislatore
ordinario;
che non si ravvisa, né è stato dedotto, alcun motivo che possa
indurre a modificare la decisione ora ricordata, anche in riferimento
all'art. 48 della Costituzione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l'art. 9, primo comma delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riunisce le cause elencate in epigrafe e dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata
con le deliberazioni sopra indicate.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1962.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO
- ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
ECLI:IT:COST:1962:9 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte